31 agosto 2026, 13:34

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Legge sulla caccia

Come il cantone di Berna scavalca la libertà di coscienza a favore della caccia

Chi rifiuta per convinzione l'uccisione di animali deve comunque tollerare la caccia per hobby sul proprio terreno. Una decisione bernese mostra come la Svizzera resti indietro rispetto a diversi Stati europei, che da tempo tengono conto sul piano giuridico delle obiezioni etiche dei proprietari fondiari.

Redazione Wild beim Wild — 31 agosto 2026

C'è una domanda che nel dibattito svizzero sulla caccia non viene quasi mai posta – e che, all'inizio, non riguarda il benessere animale.

Suona così: si può obbligare una persona a tollerare sul proprio terreno una pratica che contraddice le sue più profonde convinzioni etiche?

Per la caccia per hobby, in quasi tutti i cantoni la risposta è tuttora: sì.

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Il Consiglio di Stato bernese ha recentemente ribadito questa posizione. Nella sua risposta a un'interpellanza parlamentare sull'esclusione dei fondi privati dalla caccia, ha sostenuto che il sistema vigente tutela i diritti fondamentali. Ha respinto una regolamentazione legale che permetterebbe ai proprietari fondiari di vietare la caccia per hobby sul proprio terreno per motivi di coscienza.

La decisione è istruttiva. Non tanto per ciò che dice, quanto per ciò che tralascia.

Il nocciolo del conflitto: proprietà e coscienza

Il Consiglio di Stato fonda il proprio rifiuto essenzialmente su una constatazione giuridica: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di caccia imposta si baserebbe sulla tutela della proprietà secondo l'art. 1 del 1° Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Svizzera avrebbe sì firmato tale protocollo, senza però mai ratificarlo.

Dal punto di vista formale è corretto. La Svizzera è, insieme a Monaco, uno dei pochi Stati membri del Consiglio d'Europa in cui il primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU non è in vigore.

Ma con ciò il conflitto non è risolto. Esso riguarda al tempo stesso la proprietà e la coscienza.

Le sentenze di principio finora emesse a Strasburgo hanno valutato la caccia imposta soprattutto sulla base della tutela della proprietà. Per la Svizzera passa dunque in primo piano un'altra questione, finora non risolta in modo definitivo: può lo Stato obbligare le persone a tollerare sul proprio terreno una pratica che contraddice la loro consolidata convinzione etica?

La libertà di credo e di coscienza è tutelata in Svizzera in modo duplice: dall'art. 15 della Costituzione federale e dall'art. 9 CEDU. Chi rifiuta la caccia per una convinzione consolidata, seria ed eticamente fondata può in linea di principio richiamarsi a questa tutela.

Ciò non significa che ogni posizione morale personale prevalga automaticamente sul diritto statale. Significa però che lo Stato non può semplicemente ignorare una simile convinzione. Nella misura in cui la tolleranza forzata della caccia debba essere qualificata come ingerenza nella libertà di coscienza, tale ingerenza dovrebbe fondarsi su una base legale, perseguire un interesse pubblico legittimo ed essere proporzionata.

Nella sua risposta il Consiglio di Stato riconosce esso stesso che il rifiuto etico della caccia può rientrare nell'ambito di protezione della libertà di coscienza. Proprio per questo il rinvio al protocollo sulla proprietà non ratificato non basta.

È significativo ciò che Berna ammette in questo punto e contemporaneamente accantona: se l'obbligo di tollerare la caccia sul proprio fondo costituisca un'ingerenza ammissibile nella libertà di coscienza, la Corte EDU non l'avrebbe nemmeno esaminato, poiché sussisteva già una violazione del diritto di proprietà.

Questo è corretto – ma non ne consegue che la libertà di coscienza non abbia alcun ruolo.

La Corte EDU non ha finora deciso separatamente sull'art. 9 CEDU nei casi guida, poiché la constatata violazione del diritto di proprietà era sufficiente per la sentenza. La questione autonoma di quali esigenze derivino dalla libertà di coscienza rispetto a una tolleranza forzata della caccia resta quindi aperta per un caso svizzero.

Maggiori informazioni sui nessi con i diritti fondamentali nel dossier Caccia e diritti umani.

Che cosa significa realmente «non direttamente vincolante»

Il Consiglio di Stato scrive che la giurisprudenza della Corte EDU non è «direttamente vincolante» per la Svizzera. Anche questo è corretto in senso stretto: una sentenza contro la Francia, il Lussemburgo o la Germania non costituisce un precedente automatico per un singolo caso svizzero.

Ma «non direttamente vincolante» non significa «senza conseguenze».

L'art. 9 CEDU è per la Svizzera diritto convenzionale vincolante, invocabile a titolo individuale. I cantoni non possono applicare un diritto incompatibile con la CEDU. Una proprietaria fondiaria o un proprietario fondiario interessato potrebbe quindi esaurire le vie di ricorso cantonali e portare la questione fino al Tribunale federale. Dopo l'esaurimento dei rimedi giuridici interni, sarebbe possibile un ricorso alla Corte EDU.

Le sentenze Chassagnou e altri contro Francia del 1999, Schneider contro Lussemburgo del 2007 e Herrmann contro Germania del 2012 dimostrano che i proprietari fondiari contrari alla caccia per motivi etici sono stati protetti da una caccia imposta in modo sproporzionato. In questi casi la Corte EDU ha constatato violazioni della tutela della proprietà secondo l'art. 1 del primo Protocollo addizionale. Per la Svizzera, non avendo essa ratificato tale protocollo, occorrerebbe però chiarire in modo autonomo quali obblighi di protezione derivino dall'art. 9 CEDU.

La Svizzera non è dunque un caso particolare che possa sottrarsi a un'evoluzione europea in materia di diritti umani. È piuttosto un paese in ritardo. Resta soltanto da vedere se i cantoni creeranno una base legale di propria iniziativa o se agiranno solo dopo una lunga procedura giudiziaria.

Germania e Italia indicano la via

Il Consiglio di Stato bernese sostiene che un sistema di esclusione dei fondi dalla caccia sarebbe praticamente difficilmente attuabile. Il bosco bernese è ripartito fra circa 36’000 proprietarie e proprietari. Una procedura per la registrazione e il controllo delle singole richieste comporterebbe un onere difficilmente gestibile.

Questo argomento è smentito dalla prassi di altri Stati.

La Germania ha imboccato la via legislativa. Dopo la sentenza Herrmann contro Germania il legislatore ha introdotto, con il § 6a della legge federale sulla caccia, una procedura per l'esclusione della caccia per motivi etici. Le persone fisiche possono chiedere che la caccia sia sospesa sui propri fondi, se rendono credibile il loro rifiuto della caccia per ragioni etiche. L'esclusione viene disposta dall'autorità competente e non vale in modo illimitato.

In particolare, essa non significa che su una superficie non sia più possibile alcun intervento statale in materia di fauna selvatica o di prevenzione dei pericoli. L'autorità può ordinare un esercizio limitato della caccia, qualora ciò sia necessario, ad esempio, per prevenire danni eccessivi causati dalla selvaggina, in caso di epizoozie, per motivi di protezione della natura o di benessere animale, per la sicurezza stradale o per scongiurare altri pericoli rilevanti.

La Germania dimostra così che libertà di coscienza e gestione della fauna selvatica possono essere conciliate sul piano giuridico. Un'esclusione della caccia per motivi etici non crea uno spazio privo di diritto, bensì un equilibrio controllato tra diritti fondamentali individuali e interessi pubblici comprovatamente necessari.

L'Italia mostra una seconda via: l'interpretazione del diritto venatorio vigente in conformità con i diritti fondamentali da parte dei tribunali.

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha stabilito con la sentenza n. 254/2026 dell'11 maggio 2026 che le ragioni etiche possono costituire un argomento ammissibile per escludere la caccia sul proprio fondo. Un'autorità non può respingere in modo generico una simile richiesta. Deve invece motivare oggettivamente perché proprio quella determinata superficie sarebbe indispensabile per gli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale.

Il tribunale non ha creato un diritto venatorio del tutto nuovo. Ha interpretato il diritto vigente alla luce dei diritti fondamentali e della giurisprudenza di Strasburgo. Le ragioni etiche e morali non possono essere considerate a priori irrilevanti in una richiesta di esclusione di una superficie.

Il caso è documentato nell'articolo Italia: un tribunale consente il divieto di caccia sul proprio fondo per motivi etici.

La Svizzera non dispone tuttora di alcuna regolamentazione comparabile e accessibile a tutti. Non ha creato una procedura legale sul modello tedesco, né la questione di coscienza è stata finora chiarita per via giudiziaria.

Polonia: fondi liberi dalla caccia mediante dichiarazione

La Polonia dimostra che anche un sistema venatorio esteso a tutto il territorio può essere modificato sul piano giuridico.

Dopo una sentenza della Corte costituzionale polacca del 2014, l'allora suddivisione dei fondi privati in distretti di caccia è stata messa fondamentalmente in discussione. La Corte ha censurato il fatto che i proprietari fondiari avessero troppo poche possibilità di opporsi alla caccia sui loro terreni. Il dibattito e la giurisprudenza polacchi hanno fatto riferimento anche alle sentenze di Strasburgo sulla caccia imposta.

Dopo una riforma del 2018, le persone fisiche possono dichiarare alle autorità locali competenti che sul loro fondo non è consentito cacciare. Il fondo resta sì parte del distretto di caccia. Vi si può accedere, ad esempio, per un recupero necessario. L'esercizio della caccia e lo sparo sulla superficie sono però in linea di principio vietati.

La Polonia ha così scelto un modello diverso da quello tedesco. Mentre la Germania prevede una procedura amministrativa con la necessità di rendere verosimili i motivi etici, la Polonia conosce una possibilità di dichiarazione relativamente poco vincolante. Anche questo modello ha dei limiti, tra l'altro perché le persone giuridiche, come le organizzazioni per la protezione degli animali o della natura, non possono far valere gli stessi diritti. Il principio è tuttavia chiaro: i proprietari fondiari non devono tollerare la caccia sui loro terreni senza eccezioni.

Maggiori informazioni nell'articolo Polonia: sempre più fondi liberi dalla caccia.

La regola dei 100 metri protegge le case, non le coscienze

Come prova di una protezione già esistente, il Consiglio di Stato bernese rinvia al divieto di caccia entro un raggio di 100 metri attorno agli edifici abitati in modo permanente.

Questo rinvio manca il nocciolo della questione.

La norma è una prescrizione di sicurezza a carattere locale. Protegge gli abitanti e gli edifici da determinati pericoli legati all'esercizio della caccia. Non conferisce però a una proprietaria fondiaria alcun diritto individuale di vietare la caccia sul proprio terreno per motivi etici.

A ciò si aggiunge che la regola dei 100 metri non è assoluta. Essa decade se tra l'edificio e la persona autorizzata a cacciare si trova un bosco, una vegetazione simile al bosco o una siepe che ostacola la visuale. Per determinate specie animali la caccia può essere consentita, con il consenso degli abitanti, persino entro il limite dei 100 metri.

Un cartello con la scritta «Caccia vietata» non conferisce a una proprietaria o a un proprietario fondiario nel Cantone di Berna, secondo il diritto venatorio vigente, alcun diritto individuale e azionabile di tenere lontana la caccia dal proprio fondo per motivi di coscienza.

Proprio in questo sta la differenza rispetto ai procedimenti in Germania, Italia o Polonia: là le autorità e i tribunali devono quantomeno esaminare giuridicamente il rifiuto etico personale della caccia. Berna rinvia invece a una protezione degli edifici che non tutela la coscienza della persona interessata.

Uno sguardo a Ginevra

Il Consiglio di Stato difende il «collaudato sistema di milizia» con l'argomento che una soluzione professionale sarebbe più costosa e non porterebbe alcun vantaggio supplementare visibile.

Il Cantone di Ginevra dimostra che si può fare anche diversamente.

Dopo una votazione popolare, nel 1974 Ginevra ha introdotto un divieto generale di caccia per mammiferi e uccelli. Da allora la caccia privata non viene più organizzata mediante patenti di caccia. Compiti quali il monitoraggio della fauna selvatica, la prevenzione dei danni, la sorveglianza delle aree protette e – dove necessario – gli interventi mirati sono svolti da specialisti dello Stato.

L'ispettore cantonale della fauna selvatica competente ha definito pubblicamente questo modello come conveniente dal punto di vista dei costi. Il direttore cantonale della biodiversità ha dichiarato che un divieto di caccia può essere uno strumento per promuovere la biodiversità. Se e a quali condizioni il modello ginevrino sia trasferibile ad altri cantoni, Berna dovrebbe verificarlo sulla base dei propri dati relativi alle superfici, al personale e alla fauna selvatica.

Per la questione qui centrale è però sufficiente una semplice constatazione: un cantone svizzero può abolire la caccia privata per hobby e organizzare i compiti relativi alla fauna selvatica tramite specialisti dello Stato.

Maggiori informazioni sul Tages-Anzeiger nonché nel dossier Ginevra e il divieto di caccia.

Di cosa si tratta veramente

La decisione bernese non risponde alla questione dei diritti umani, ma la sposta altrove.

Il fatto che la protezione della proprietà prevista dal 1° Protocollo aggiuntivo non sia applicabile in Svizzera non esime il cantone dall'esaminare seriamente la libertà di coscienza secondo l'art. 9 CEDU.

La domanda decisiva non è se ogni singola superficie possa essere sottratta alla caccia. La domanda è se lo Stato debba creare, per le persone con un radicato rifiuto etico della caccia, una procedura proporzionata – una procedura che tuteli la libertà di coscienza e tenga al contempo conto di interessi concretamente comprovati di protezione della fauna selvatica, della natura, di prevenzione delle epizoozie e di sicurezza.

La Germania mostra come un simile bilanciamento possa essere organizzato per legge. L'Italia dimostra che i tribunali possono prendere sul serio le ragioni etiche nell'interpretazione del diritto venatorio vigente. Francia e Lussemburgo attestano che l'obbligo di consentire la caccia imposto a proprietari fondiari contrari per motivi etici non ha retto davanti alla Corte EDU. La Polonia dimostra che persino un sistema venatorio esteso a tutto il territorio può essere corretto, tramite il diritto costituzionale e la legislazione, a favore dei proprietari fondiari privati.

Berna può continuare a lasciare aperta questa questione. Ciò non significa però che sia risolta.

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