18 luglio 2026, 12:24

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Legge sulla caccia

Altane d'acciaio in Argovia: IG Wild beim Wild interpella le autorità

Due nuove altane per la caccia per hobby su telai d'acciaio zincato sorgono al di fuori della zona edificabile. Le ricerche nelle pubblicazioni edilizie di entrambi i comuni non rivelano alcuna procedura di autorizzazione.

Redazione Wild beim Wild — 18 luglio 2026

Nel luglio 2026 la IG Wild beim Wild ha inoltrato ai comuni argoviesi di Schwaderloch e Mettauertal, nonché al Dipartimento cantonale delle costruzioni, dei trasporti e dell'ambiente, una richiesta di informazioni relativa a due altane d'appostamento.

Che cosa sorge sull'Alto Reno

Le due costruzioni si trovano nella bassa valle dell'Aare, vicino al confine tedesco, presso le località «Usseri Schiltegg» e «Wanne», a circa 500 metri sul livello del mare. Entrambe si trovano al di fuori della zona edificabile.

Non si tratta delle classiche altane a scala in legno, che si possono rimuovere al termine della stagione. Le foto mostrano cabine chiuse in legno con aperture a finestra e tetto a shed, poggiate su alti telai d'acciaio zincato a caldo. I dettagli dei sostegni dimostrano che i profili a sezione quadrata sono ancorati al suolo. L'accesso avviene tramite scale metalliche fisse, in parte integrate da piattaforme con ringhiera.

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A insospettirsi è stato un residente, che ha notato le costruzioni come una novità nel paesaggio e ha sollevato la questione se un simile tipo di costruzione sia ammesso al di fuori della zona edificabile. La IG Wild beim Wild ha raccolto la segnalazione e l'ha trasmessa agli uffici competenti.

Perché il tipo di costruzione fa la differenza sul piano giuridico

Le costruzioni al di fuori della zona edificabile sono soggette alla legge federale sulla pianificazione del territorio. L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ribadisce da anni che qui è possibile costruire solo in casi eccezionali molto ristretti. Decisivo è un punto che nella pratica viene spesso trascurato: il consenso dei proprietari fondiari non è sufficiente, e anche una licenza edilizia comunale da sola non basta. Senza l'esplicito assenso dell'autorità cantonale, un'autorizzazione al di fuori della zona edificabile è priva di effetto.

Nel cantone di Argovia se ne occupa la sezione per le autorizzazioni edilizie. Secondo il paragrafo 63 della legge edilizia cantonale, essa esamina le domande che necessitano dell'approvazione cantonale, tra cui espressamente le costruzioni al di fuori della zona edificabile. Il comune conduce la procedura e l'esposizione pubblica, il cantone decide sull'approvazione.

Se un impianto venatorio sia soggetto ad autorizzazione dipende dalle dimensioni, dalla durata e dall'ancoraggio. La situazione giuridica relativa alle altane in Svizzera è disciplinata in modo diverso a livello cantonale, ma segue ovunque lo stesso principio di base. Il cantone di Zurigo traccia il confine in modo esplicito: le altane per la caccia per hobby e l'osservazione della fauna sono lì esentate dall'autorizzazione secondo il diritto della pianificazione territoriale soltanto se la loro superficie è inferiore a due metri quadrati e non sono necessarie fondamenta. Nel cantone di Berna le postazioni fissate stabilmente o ancorate agli alberi necessitano di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 24 LPT, mentre le semplici postazioni mobili a scaletta, che vengono rimosse dopo la stagione, restano esenti da autorizzazione.

Le costruzioni riscontrate in Argovia sono cabine chiuse su telai d'acciaio ancorati. Secondo i criteri applicati da altri cantoni, esse si collocano nettamente oltre la soglia dell'esenzione da autorizzazione.

L'ubicazione vincolata non è un automatismo

Nelle discussioni sugli impianti venatori compare regolarmente l'argomento secondo cui tali costruzioni sarebbero comunque vincolate all'ubicazione ai sensi dell'articolo 24 LPT, poiché la caccia per hobby si svolge appunto nel bosco e nei campi. Questa interpretazione è riduttiva. Il vincolo all'ubicazione deve essere dimostrato positivamente caso per caso e, proprio per gli impianti dispendiosi e stabilmente ancorati, non viene affatto riconosciuto automaticamente. Da ciò non si può dedurre un lasciapassare generale per l'infrastruttura venatoria.

Altrettanto poco regge l'argomento secondo cui le sottostrutture metalliche sarebbero lo standard moderno a causa della prevenzione degli infortuni e della responsabilità. Le considerazioni sulla sicurezza possono spiegare la scelta dei materiali, ma non cambiano nulla riguardo alla questione giuridica. Quanto più massiccio, alto e duraturo è un impianto, tanto più si applica l'obbligo ordinario di autorizzazione.

Nessuna traccia nelle pubblicazioni edilizie

Wild beim Wild ha esaminato le pubblicazioni edilizie accessibili al pubblico di entrambi i comuni interessati. Per Schwaderloch questo comprende le voci sul sito web comunale nonché le comunicazioni comunali pubblicate sul portale regionale Fricktal negli anni dal 2018 al 2026. Per Mettauertal sono state esaminate le pubblicazioni edilizie a partire dal 2021.

In nessuna di queste fonti si trova una domanda di costruzione o un permesso di costruzione per una postazione di appostamento, un'altana o un'installazione venatoria comparabile. I progetti pubblicati riguardano edifici residenziali, pompe di calore, impianti fotovoltaici, tettoie, un impianto di telefonia mobile e uno specchio d'acqua per anfibi.

Che i progetti al di fuori della zona edificabile compaiano effettivamente in queste pubblicazioni lo dimostra un esempio di Mettauertal: una domanda di costruzione sulla particella 395 nella zona Rebberg reca l'esplicita annotazione di zona «fuori zona edificabile». Tali domande vengono quindi rese riconoscibili, quando esistono.

Il risultato acquista importanza per via della durata di validità: nel cantone di Argovia un permesso di costruzione è valido due anni dall'entrata in vigore. Se in questo periodo non si costruisce, decade, e ciò indipendentemente dal fatto che l'autorità rimanga inattiva. Per le costruzioni di data più recente entrerebbe quindi in considerazione solo un permesso degli ultimi anni, ed è proprio questo periodo a essere coperto dalla ricerca.

Questa non è una prova. Gli archivi consultabili non sono mai completi, e le pubblicazioni più vecchie scompaiono dalle pagine comunali. È dunque comprovato solo ciò che la ricerca mostra: nelle pubblicazioni reperibili pubblicamente non compare alcun procedimento corrispondente. Alla domanda se ne sia mai avvenuto uno possono rispondere in modo definitivo solo i comuni e il cantone.

Nuova norma sulla prescrizione dal gennaio 2026

Fino alla fine del 2025, al di fuori della zona edificabile valeva il principio «una volta illegale, sempre illegale». Nel 2021 il Tribunale federale aveva deciso che le autorità devono esigere la rimozione delle costruzioni illegali nelle zone non edificabili anche dopo più di trent'anni, purché siano soddisfatte le altre condizioni.

Con la seconda tappa della revisione della legge sulla pianificazione del territorio ciò è cambiato. Dal 1° gennaio 2026 il diritto al ripristino dello stato conforme si prescrive in linea di principio dopo trent'anni. Il termine si considera rispettato se l'autorità interviene per la prima volta prima della scadenza; non si verifica prescrizione se sono minacciati beni di polizia come la sicurezza o la salute. Dal 1° luglio 2026 si è aggiunto che solo l'autorità cantonale può decidere con validità giuridica su una rinuncia eccezionale alla demolizione.

Per le costruzioni venatorie ciò comporta una spiacevole conseguenza: chi lascia un'altana in piedi abbastanza a lungo senza che venga notata potrà in futuro sperare nella tutela dell'esistente. A maggior ragione è importante che comuni e cantoni intervengano tempestivamente sulle nuove installazioni. Per le due altane argoviesi, che secondo le indicazioni del segnalatore sono di data recente, la questione della prescrizione non si pone comunque.

Un noto problema di applicazione

Il caso sull'Alto Reno non è isolato. Wild beim Wild ha documentato più volte che nei boschi svizzeri numerose altane si trovano senza autorizzazione e che l'applicazione da parte di comuni e cantoni è in gran parte assente. Un esempio dai Grigioni mostra la prassi: a Langwies il comune ha emanato un'amnistia a tempo determinato per le altane non autorizzate. Fino a fine maggio sono state segnalate nove installazioni, benché fosse da presumere che ce ne fossero molte di più.

La gamma delle costruzioni venatorie va dalla semplice scala di legno con asse da seduta all'altana coperta con superficie per sdraiarsi e protezione visiva. Giuridicamente si tratta di due categorie del tutto diverse. In pratica vengono spesso trattate allo stesso modo, ossia per nulla.

Cosa deve chiarire la richiesta

L'IG Wild beim Wild ha posto domande specifiche ai due comuni e al cantone. A Schwaderloch e Mettauertal chiede se per la rispettiva altana esistano una domanda di costruzione e un'autorizzazione passata in giudicato, quando ha avuto luogo un'eventuale pubblicazione pubblica, e come il comune valuti l'obbligo di autorizzazione qualora non sia stata svolta alcuna procedura. Ha inoltre chiesto di poter consultare gli atti procedurali accessibili al pubblico.

Dal cantone si attende informazioni sul fatto che sia stata svolta la procedura di approvazione secondo il paragrafo 63 della legge edilizia, su come la prassi argoviese classifichi le altane fisse e ancorate di queste dimensioni, e quali passi siano previsti in caso di costruzioni eventualmente non autorizzate al di fuori della zona edificabile.

L'ultima domanda dovrebbe avere un peso che va oltre il singolo caso. Un'informazione cantonale chiara sull'obbligo di autorizzazione per tali costruzioni sarebbe istruttiva per l'intera prassi argoviese.

Il termine per la risposta scade il 7 agosto 2026. Wild beim Wild riferirà sulle risposte ricevute.

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