Energia eolica nel Cantone di Berna: la consigliera di Stato dei Verdi Trede fallisce con l'ordinanza contro la partecipazione dei Comuni
Con 76 voti contro 75, il Gran Consiglio ha trasmesso una mozione a tutela del diritto di partecipazione dei comuni. La direzione di Aline Trede voleva abolire il diritto di approvazione comunale tramite un'ordinanza urgente.
Non poteva finire più di misura: con 76 voti contro 75 e un'astensione, il Gran Consiglio del canton Berna ha trasmesso il 10 settembre 2026 una mozione volta a garantire per legge la partecipazione dei comuni sede di grandi progetti di energia eolica.
Con questo voto, il parlamento cantonale si è opposto, per un soffio, alla via dell'ordinanza prevista dal proprio Governo: uno scarto minimo, ma abbastanza netto da rappresentare un chiaro segnale politico.
Notevole è la costellazione politica. È stata la direttrice di giustizia verde Aline Trede, la cui direzione voleva sottrarre ai comuni il diritto di approvazione per via di ordinanza. Proprio una rappresentante di quel partito che si vanta di vicinanza ai cittadini e democrazia diretta ha voluto limitare la co-decisione comunale non tramite una modifica di legge soggetta a referendum, bensì mediante un'ordinanza urgente.
Lo sfondo di diritto federale
All'origine vi è il decreto federale per l'accelerazione delle energie rinnovabili, in vigore dal 1° aprile 2026. Per gli impianti eolici e solari di interesse nazionale, ora è il cantone sede del progetto a condurre una procedura concentrata di approvazione dei piani, in cui vengono raggruppate anche le autorizzazioni finora comunali. In linea di principio è ancora prevista l'approvazione del comune sede, ma il diritto federale consente ai cantoni di emanare regolamentazioni divergenti. È esattamente su questa configurazione di diritto cantonale che verte il conflitto bernese.
La direzione della consigliera di Stato Trede voleva sfruttare al massimo questo margine in un'ordinanza d'introduzione: nella bozza, l'approvazione del comune sede non sarebbe più stata necessaria per tali progetti. Particolarmente scandaloso: la bozza non è stata sottoposta a una procedura di consultazione pubblica ordinaria, bensì a una semplice consultazione, e per giunta in piena estate. L'Associazione dei comuni bernesi ha definito la via dell'ordinanza altamente problematica dal punto di vista giuridico. Il presidente dell'associazione, Daniel Bichsel, ha parlato di preoccupazioni di natura costituzionale. I critici ritengono la procedura discutibile sia sul piano costituzionale che legale.
Il voto popolare che rischiava di diventare irrilevante
Quanto sia rilevante la questione lo mostra l'esempio di Kirchlindach. Sopra il comune, Windenergie Schweiz progetta un parco eolico con cinque impianti alti circa 200 metri. La popolazione si era premunita in via precauzionale: nel giugno 2026 gli aventi diritto di voto hanno approvato con 1'261 voti contro 322 una modifica del regolamento comunale che sancisce una votazione popolare comunale su un eventuale progetto. Proprio questo strumento democratico rischiava di diventare irrilevante a causa dell'ordinanza cantonale. Il consiglio comunale di Kirchlindach ha criticato espressamente la bozza di ordinanza.
Mozione trasmessa, la questione non è ancora decisa
La mozione presentata dal deputato UDC Nils Fiechter chiede che il diritto di partecipazione dei comuni non venga disciplinato solo a livello di ordinanza, bensì in una legge. Il nocciolo della critica: una simile limitazione non può avvenire senza l'approvazione del Gran Consiglio, ma richiede una modifica di legge soggetta a referendum. La controparte ha sostenuto che si tratta di progetti di interesse nazionale.
Per contestualizzare: con l'accoglimento della mozione, la questione non è ancora definitivamente decisa. Una mozione è un mandato parlamentare vincolante rivolto al Governo, non una legge immediatamente in vigore. Il Consiglio di Stato deve ora elaborare un progetto che attraversi il processo parlamentare e possa essere soggetto a referendum. In seguito il Gran Consiglio dovrà nuovamente decidere se i comuni sede mantengano un esplicito diritto di approvazione per tali progetti. La pressione politica affinché si rinunci alla prevista via dell'ordinanza è tuttavia considerevole dopo la decisione odierna.
Perché questo conta per la protezione della fauna selvatica
Per noi questa vicenda è più di un caso esemplare di politica democratica. Se la popolazione locale non ha più nulla da dire, la natura perde una delle sue istanze di protezione più efficaci. Sono infatti spesso i comuni sede a fornire conoscenze locali su boschi, corridoi faunistici, rotte migratorie nonché aree di riproduzione e di rifugio. Una partecipazione tempestiva e vincolante può contribuire a esaminare più attentamente o a escludere i siti con elevati rischi di conflitto.
L'energia eolica infatti non è priva di conseguenze per la fauna. In particolare uccelli e pipistrelli sono a rischio di collisione con i rotori. Per i pipistrelli, oltre alla collisione diretta, viene discusso anche il barotrauma come meccanismo, una lesione interna causata dalle variazioni di pressione presso le pale del rotore. Una panoramica pubblicata su Nature Reviews Biodiversity fa riferimento a stime secondo cui gli impianti eolici, solo nei paesi con alta densità di energia eolica, potrebbero uccidere ogni anno circa un milione di pipistrelli; per la Germania si stimano oltre 200'000 pipistrelli morti all'anno, per gli USA oltre 500'000. Secondo l'IG Wald ohne Windturbinen, un ornitologo ha documentato nel giugno 2022, nell'arco di due giorni, 86 uccelli uccisi presso il parco eolico del Gottardo. Gli impianti eolici in quota comportano rischi particolari per rapaci e uccelli migratori, che sfruttano le correnti termiche ascensionali e in questo modo entrano nella zona di pericolo dei rotori. Fondamentali sono la scelta del sito, la stagione, il meteo, la presenza di specie e tempi di spegnimento efficaci.
A ciò si aggiunge la questione del sito: la Svizzera è tra le aree con minore ventosità d'Europa. Gli impianti eolici producono elettricità in funzione del meteo; la loro produzione annua dipende fortemente dalla disponibilità di vento, dal sito e dall'altezza dell'impianto. Secondo i critici, molti dei impianti alpini alti fino a 210 metri presentano una sproporzione tra rendimento, sussidi pubblici e interventi sul paesaggio e sugli habitat. Per la protezione della fauna selvatica non basta dunque definire genericamente un impianto come «rinnovabile». Ogni impianto va valutato in base al fatto se la sua resa elettrica giustifichi l'intervento sul paesaggio e sugli habitat, soprattutto laddove siano coinvolte specie sensibili, rotte migratorie o habitat in gran parte non frammentati.
La stretta decisione bernese è quindi un doppio segnale: a favore dell'autonomia comunale e a tutela di quegli animali selvatici che non possono difendersi dalle pale dei rotori. Essa coincide anche con l'istanza dell'iniziativa per la protezione dei comuni, che intende garantire in tutti i cantoni l'ultima parola al popolo sui progetti eolici.
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