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Criminalita & Caccia

Il Tribunale federale conferma la sospensione per un cacciatore ricreativo zurighese e svela il modello di vigilanza nella riserva ornitologica

Un affittuario di caccia dell'Oberland zurighese non ha ottenuto ragione con il suo ricorso contro l'esclusione di un anno dall'affitto, dal possesso della licenza di caccia e dalla sorveglianza venatoria. La sentenza 2C_703/2025 mostra al contempo come il cantone di Zurigo organizza la vigilanza nella riserva federale per uccelli acquatici e migratori del Pfäffikersee.

Redazione Wild beim Wild — 17 settembre 2026

Il Tribunale federale ha respinto integralmente il ricorso di un cacciatore ricreativo zurighese.

L'uomo aveva affittato una riserva di caccia nell'Oberland zurighese e vi svolgeva anche la funzione di sorvegliante venatorio. Ora rimane escluso per un anno dall'affitto di una riserva, dal possesso di una licenza di caccia e dall'esercizio della sorveglianza venatoria. Le spese processuali di Fr. 2'000 sono a suo carico. La sentenza 2C_703/2025 è datata 19 agosto 2026.

Due decreti penali come punto di partenza

All'origine vi sono due decreti penali passati in giudicato. Nel novembre 2021 il cacciatore ricreativo era stato multato di 600 franchi per non aver prelevato più volte i campioni necessari all'esame per la trichinellosi su cinghiali abbattuti. Inoltre non aveva tenuto il registro venatorio secondo le prescrizioni e non aveva piombato la selvaggina abbattuta. Le trichinelle sono nematodi che, se consumati attraverso carne di selvaggina non sufficientemente controllata, possono provocare gravi malattie. Numerosi studi mostrano quali ulteriori rischi comporti la selvaggina proveniente dalla caccia ricreativa.

Nel luglio 2023 è seguita una multa di 500 franchi. La polizia cantonale aveva convocato l'uomo due volte per abbreviare le sofferenze di un cornacchino giovane ferito. Egli non si è presentato. Alla fine se ne è occupato l'affittuario di una riserva vicina. Contro il decreto penale il cacciatore ricreativo aveva inizialmente presentato opposizione, ritirandola poi.

Dal cantone fino a Losanna

Sulla base delle due condanne, l'Amministrazione della pesca e della caccia dell'Ufficio del paesaggio e della natura (ALN) ha avviato un procedimento amministrativo. Nel gennaio 2024 ha escluso il cacciatore ricreativo per tre anni dall'affitto di caccia e dalla licenza di caccia, e gli ha revocato la sorveglianza venatoria. Nel marzo 2025 la Direzione delle costruzioni ha ridotto tutte e tre le misure a un anno; il Tribunale amministrativo ha confermato questa decisione nell'ottobre 2025.

Il Tribunale federale non ha più modificato la durata. Contrariamente a quanto riportato da alcuni media, la riduzione a un anno non proviene da Losanna, bensì dal procedimento di ricorso cantonale. Poiché il Tribunale federale aveva concesso effetto sospensivo al ricorso nel gennaio 2026, il divieto non era ancora stato eseguito al momento della sentenza.

La cornacchia nella zona protetta

Davanti al Tribunale federale, la controversia verteva soprattutto sulla cornacchia. Il cacciatore ricreativo sosteneva che l'animale si trovasse nella riserva di uccelli acquatici e migratori del Pfäffikersee, una zona protetta di importanza nazionale con divieto assoluto di caccia. In tale zona, secondo il diritto federale, sarebbero competenti i guardiani cantonali della riserva, non gli aventi diritto di caccia. Il cantone non avrebbe né disposto né regolato contrattualmente il coinvolgimento di società di caccia. L'Amministrazione della pesca e della caccia si richiamerebbe soltanto a un «accordo implicito» con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il Tribunale federale non segue questa argomentazione. Il diritto federale consente ai cantoni di coinvolgere, per i compiti di polizia venatoria nelle riserve, oltre ai guardiani della riserva anche altri specialisti, senza prescrivere in che modo ciò debba avvenire. È sufficiente una regola generale nel diritto cantonale. La legge sulla caccia del canton Zurigo, al § 15, obbliga i guardiacaccia e le società di caccia a recuperare, cercare e, se necessario, abbattere in qualsiasi momento gli animali selvatici feriti o malati. Questo obbligo vale anche nell'area edificata, oltre i confini della riserva di caccia e all'interno del perimetro protetto di una riserva. Dove esattamente si trovasse la cornacchia sarebbe quindi irrilevante.

Il tribunale rileva inoltre che l'uomo aveva già giustificato il proprio mancato intervento, durante l'interrogatorio di polizia, con la propria mancanza di competenza nella zona protetta.

Nessun guardiano cantonale della riserva al Pfäffikersee

La parte più significativa della sentenza non riguarda il caso singolo, bensì il sistema. L'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) prevede che i cantoni designino per ogni riserva uno o più sorveglianti della riserva. Questi fanno parte del personale cantonale e dispongono di competenze di polizia giudiziaria.

Nel cantone di Zurigo, secondo gli accertamenti dell'istanza inferiore, vige un modello diverso. I ranger si occupano della gestione dei visitatori e dell'informazione. La sorveglianza nella riserva spetta alle società di caccia e ai sorveglianti di caccia delle riserve che si sovrappongono all'area protetta. Solo la superficie acquatica del lago di Pfäffikon viene sorvegliata dai collaboratori dell'amministrazione della pesca e della caccia, poiché soltanto loro dispongono di imbarcazioni.

L'UFAM non ha contestato questo modello in occasione di un controllo a campione del 23 marzo 2023. Il Tribunale federale descrive l'ordinamento zurighese come un sistema che, pur garantendo una sorveglianza di polizia venatoria, «non impiega tuttavia sorveglianti cantonali della riserva», e lo dichiara conforme al diritto federale. A sostegno di ciò, richiama i nove cantoni con sistema per riserva, tra cui Zurigo, Argovia, Lucerna e San Gallo. In questi cantoni, la sorveglianza venatoria sarebbe organizzata in gran parte secondo il sistema di milizia. Se dovessero intervenire soltanto i sorveglianti cantonali della riserva, l'adempimento rapido dei compiti di polizia venatoria risulterebbe notevolmente ostacolato o in parte impossibile.

Inquadramento: un'area protetta sotto la sorveglianza della caccia ricreativa

Dal punto di vista giuridico la sentenza è comprensibile, dal punto di vista politico è rivelatrice. Un'area protetta di importanza nazionale, in cui la caccia ricreativa è espressamente vietata, viene di fatto sorvegliata in larga misura da società di caccia e sorveglianti di caccia, ossia proprio dal gruppo a cui è vietato cacciare in quel luogo. Il cantone non impiega propri sorveglianti della riserva, e il Tribunale federale giustifica l'ammissibilità di questo modello con il sistema di milizia dei cantoni con sistema per riserva. A tal fine si basa soprattutto sulla possibilità di coinvolgere ulteriori esperti. Come un modello privo di sorveglianti cantonali della riserva effettivamente impiegati si concili con la prescrizione del diritto federale contenuta nell'ORUAM, secondo cui per ogni riserva deve essere designata una o più persone incaricate della sorveglianza, non viene approfondito dalla sentenza.

Dal punto di vista di Wild beim Wild si pone quindi la domanda se una riserva ornitologica nazionale sia sorvegliata in modo sufficientemente indipendente, quando compiti centrali sono affidati a strutture di caccia private. Il caso in questione conferisce peso a questa domanda: il guardiacaccia coinvolto era già stato multato in precedenza per aver omesso i campioni di trichine e per non aver tenuto correttamente il registro della selvaggina. Lo stretto intreccio tra amministrazione della caccia e associazioni di caccia aggrava ulteriormente il problema della mancanza di distanza.

Che si possa fare anche diversamente lo dimostra il cantone di Ginevra. Lì la caccia ricreativa privata è vietata dal 1974 e gli animali selvatici feriti vengono assistiti da specialisti impiegati dallo Stato. Per saperne di più, leggete l'articolo sul divieto di caccia a Ginevra.

Parallelismi con il caso dell'airone cenerino

Il caso presenta chiare analogie con un procedimento discusso all'inizio del 2026 davanti al tribunale distrettuale di Pfäffikon. In quell'occasione un cacciatore ricreativo era stato assolto nel caso di un airone cenerino ferito. Già allora si parlava di un altro procedimento pendente davanti al Tribunale federale, riguardante una cornacchia in una zona protetta. Sulla base delle decisioni anonimizzate non è possibile stabilire con certezza se si tratti della stessa persona. Nel caso della cornacchia, in ogni caso, secondo il Tribunale federale il ricorrente aveva giustificato il proprio rifiuto con la mancanza di competenza nella zona protetta.

Fonte: Tribunale federale, sentenza 2C_703/2025 del 19 agosto 2026

Altro sul tema della caccia ricreativa: Nel dossier Bracconaggio e criminalità venatoria in Svizzera documentiamo casi, questioni giuridiche e schemi ricorrenti.

Tutti gli articoli sono redatti dall'IG Wild beim Wild e da co-autrici e co-autori esterni. La ricerca, la strutturazione e i processi redazionali possono essere supportati da strumenti basati sull'IA.

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