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Criminalita & Caccia

Göschenen: un cacciatore ricreativo avrebbe minacciato un sorvegliante di caccia con il fucile

Dopo un decreto penale per violenza e minaccia contro autorità e pubblici ufficiali, l'uomo contesta l'accusa davanti al tribunale cantonale di Uri. La sentenza non è ancora stata emessa.

Redazione Wild beim Wild — 7 ottobre 2026

Un cacciatore ricreativo del cantone di Uri avrebbe, nel settembre 2025, puntato il proprio fucile per diversi secondi verso un guardiacaccia nella zona di Lochstafel a Göschenen. La procura di Uri ha emesso un decreto penale nei suoi confronti. L'uomo ha presentato opposizione e lunedì 5 ottobre 2026 è comparso davanti al tribunale cantonale di Uri ad Altdorf. Ne riferisce lo Urner Zeitung.

Cosa contesta il decreto penale

Secondo il decreto penale, il guardiacaccia aveva osservato il cacciatore ricreativo e il suo accompagnatore in una mattinata di venerdì a metà settembre 2025, dalla strada della Göscheneralp, a una distanza di circa 340 metri. Quando si è accorto che il cacciatore ricreativo puntava il fucile verso di lui, si sarebbe rifugiato spaventato dietro un'auto, dove sarebbe rimasto per circa 20 minuti. Durante quel tempo non avrebbe più potuto esercitare la sorveglianza sul gruppo di caccia.

La procura ha qualificato il fatto come violenza e minaccia contro autorità e pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 285 CP. Ha inflitto una pena pecuniaria condizionale di 3'000 franchi e una multa di 750 franchi, a cui si aggiungono spese processuali di 900 franchi. Poiché il cacciatore ricreativo non ha accettato il decreto penale, il caso è stato trasmesso al tribunale cantonale.

Il cacciatore ricreativo contesta l'accusa

Davanti al tribunale l'uomo ha dichiarato che durante quella caccia aveva mirato solo a un cervo, appoggiando il fucile sullo zaino. Ha aggiunto: «Va bene, a volte si fanno anche alcuni esercizi di mira.» Ma verso il guardiacaccia non avrebbe mai puntato.

Il guardiacaccia non era presente all'udienza. Secondo il giudice unico, nei suoi interrogatori aveva dichiarato che il cacciatore ricreativo era nervoso. L'imputato lo ha negato, ipotizzando un rancore personale: in occasione di un precedente controllo di polizia con test alcolemico, avrebbe detto che un simile test andrebbe fatto piuttosto al guardiacaccia. Inoltre il suo gruppo di caccia avrebbe avuto successo nella caccia al cervo, il che potrebbe suscitare invidia.

Il suo avvocato ha definito le dichiarazioni del guardiacaccia vaghe. Quest'ultimo non sarebbe stato in grado di ricordare il caratteristico silenziatore dell'arma. Inoltre, il guardiacaccia avrebbe controllato il gruppo più volte senza nulla da eccepire, e si sarebbe quindi «accanito» su di loro. L'avvocato ha chiesto l'assoluzione e l'assunzione di tutte le spese da parte del cantone.

Dal 1° febbraio 2025 i silenziatori non sono più elencati a livello federale come mezzo ausiliario di caccia vietato. L'acquisto e il possesso restano soggetti ad autorizzazione secondo il diritto in materia di armi; sono possibili restrizioni cantonali.

Il tribunale cantonale emetterà la sua sentenza per iscritto. Il guardiacaccia non si è espresso con il giornale a causa del procedimento in corso. Per il cacciatore ricreativo vale la presunzione di innocenza.

Analisi: maneggio delle armi e vigilanza venatoria

Se l'imputato abbia puntato il fucile contro il guardiacaccia è oggetto del procedimento in corso. La sua dichiarazione riguardo a occasionali «esercizi di tiro al bersaglio» non risponde a questa domanda. Essa lascia inoltre aperto quali bersagli mirasse e in quali condizioni di sicurezza ciò avvenisse.

Indipendentemente dall'accusa specifica, vale una regola di sicurezza fondamentale nell'uso delle armi da fuoco: un'arma non viene mai puntata verso qualcosa che non si vuole colpire. Proprio per i cacciatori ricreativi, che si muovono con armi cariche in terreno aperto, questa regola non è una semplice formalità.

Anche la critica della difesa riguardo ai ripetuti controlli richiede una chiara separazione tra fatti e supposizioni. Controllare è compito di un guardiacaccia, e dei controlli senza contestazioni non provano di per sé alcuna malevolenza personale. Se il presunto conflitto personale sia rilevante per la valutazione delle dichiarazioni, dovrà essere stabilito dal tribunale.

Per approfondire: Come è organizzata la vigilanza venatoria nella riserva ornitologica di Pfäffikersee. Altri casi si trovano nella rubrica Criminalità & Caccia.

Altro sul tema della caccia ricreativa: Nel dossier Bracconaggio e criminalità venatoria in Svizzera documentiamo casi, questioni giuridiche e schemi ricorrenti. Le prove scientifiche sono raccolte nella panoramica Studi sugli effetti della caccia ricreativa.

La posizione dell'IG Wild beim Wild: L'IG Wild beim Wild rifiuta la caccia ricreativa. Il nostro modello è il canton Ginevra, che dal 1974 fa a meno della caccia ricreativa: senza periodi di caccia, senza cani da caccia, senza battute, senza altane, senza i maltrattamenti agli animali e la criminalità che altrove accompagnano la stagione venatoria. Ciò che là funziona da oltre cinquant'anni confuta ogni documento di posizione di CacciaSvizzera. Un'associazione che fonda la propria politica su affermazioni che essa stessa smentisce nei propri documenti non è un'organizzazione specializzata, bensì una fabbrica di disinformazione.

Tutti gli articoli sono redatti dall'IG Wild beim Wild e da co-autrici e co-autori esterni. La ricerca, la strutturazione e i processi redazionali possono essere supportati da strumenti basati sull'IA.

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