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Legge sulla caccia

Sentenza del tribunale sulla regolazione del lupo

I decreti di approvazione dell'Ufficio federale dell'ambiente relativi alle regolazioni del lupo non possono essere impugnati con ricorso associativo presso il Tribunale amministrativo federale.

Redazione Wild beim Wild — 29 giugno 2024

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha acconsentito alla fine di novembre 2023 alle richieste dei Cantoni dei Grigioni e del Vallese di abbattere preventivamente determinati contingenti di lupi.

Con le relative disposizioni, i dipartimenti cantonali competenti hanno autorizzato l'abbattimento da parte della guardia cantonale della fauna selvatica. Contro le due decisioni dell'UFAM, le organizzazioni di protezione della natura Pro Natura, WWF Svizzera e Protezione Svizzera degli Uccelli hanno presentato ricorso rispettivamente il 7 e l'11 dicembre 2023 presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Il TAF ha confermato all'inizio di gennaio 2024 l'effetto sospensivo dei ricorsi.

Chiarimento preventivo della situazione giuridica

L'UFAM ha approvato la regolazione dei contingenti di lupi fino al 31 gennaio 2024. A causa del decorso del tempo, non sussiste più un interesse attuale alla tutela giuridica. La questione giuridica controversa, se un ricorso associativo contro il decreto di approvazione dell'UFAM possa essere presentato, potrebbe tuttavia porsi ogni anno. In quest'ottica, il TAF rinuncia eccezionalmente all'attualità dell'interesse alla tutela giuridica e chiarisce la situazione giuridica con le sentenze in esame.

Per la tutela degli interessi generali della protezione della natura e del patrimonio, la relativa legge federale riconosce alle organizzazioni ambientali attive a livello nazionale il diritto di presentare ricorso contro progetti o provvedimenti di un'autorità mediante il cosiddetto ricorso associativo.

Il TAF stabilisce che la regolazione delle popolazioni di lupi può essere ordinata o revocata soltanto mediante una decisione cantonale. L'UFAM non può né ordinare né revocare regolazioni delle popolazioni. Eventuali ricorsi associativi possono riferirsi unicamente alla decisione cantonale, mentre la verifica della conformità giuridica spetta alle istanze cantonali. Se invece anche la decisione di approvazione dell'UFAM fosse soggetta a revisione giudiziaria presso il Tribunale amministrativo federale, si creerebbero duplicazioni che genererebbero incertezza giuridica. Contro la decisione di approvazione dell'UFAM non può pertanto essere presentato alcun ricorso associativo. Il TAF non entra quindi nel merito dei ricorsi.

Queste sentenze possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

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