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Legge sulla caccia

Legge sull'energia elettrica: distruttiva per la natura e antidemocratica

Il Comitato per la natura avverte nella sua campagna di un indebolimento della protezione della natura e dell'abolizione dei diritti democratici di partecipazione. Una perizia giuridica dell'avvocato di Aarau Dr. Lukas Pfisterer non solo conferma integralmente la nostra posizione, ma porta alla luce nuovi aspetti.

Redazione Wild beim Wild — 29 aprile 2024

Aumento della designazione di aree idonee e nessuna protezione della natura.

La designazione di aree idonee nel piano direttore cantonale, in particolare per impianti idroelettrici ed eolici, esiste già oggi: «Non è una novità. Per i grandi impianti di produzione vige già il requisito che debbano essere definiti nel piano direttore (…)». Poiché gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale hanno ora in linea di principio la precedenza su tutti gli altri interessi, secondo l'UFAM aumenta per i promotori dei progetti la probabilità di ottenere un permesso di costruzione. «Nel quadro del nuovo obiettivo nazionale (…) è prevedibile che i Cantoni designino in misura crescente aree idonee (…). L'argomento secondo cui la protezione della natura e del paesaggio ne trarrebbe vantaggio appare, in questo contesto, come un abbellimento della realtà e va relativizzato.»

Aumento della costruzione di impianti nei più bei paesaggi della Svizzera

La preferenza accordata agli impianti energetici vale anche all'interno delle zone IFP. Già nella legge sull'energia in vigore «è avvenuto un primo netto spostamento di accento a favore di questi impianti: in linea di principio, essi dovrebbero poter essere costruiti in misura crescente anche nelle zone IFP, cosa che in precedenza era quasi impossibile (cfr. messaggio sulla revisione del diritto energetico)». La legge sull'energia elettrica fa ora un ulteriore passo: le zone inventariate «non devono più essere conservate integralmente.

In altre parole: gli impianti possono compromettere i più bei paesaggi della Svizzera.» Alle misure di ripristino o sostituzione finora necessarie si potrà in futuro rinunciare. In merito a questa decisione discrezionale, il Consigliere federale Rösti ha dichiarato in Consiglio degli Stati: «In questa ponderazione degli interessi, propenderei piuttosto per la produzione (…).». La perizia conclude: «Alla luce degli obiettivi di espansione fissati e della premessa che gli impianti di grandi dimensioni debbano in linea di principio poter essere costruiti in misura crescente anche nelle aree IFP, le prospettive di successo per gli interessi della protezione della natura e dell'ambiente saranno verosimilmente ridotte in misura considerevole a favore della produzione di energia elettrica.»

La democrazia nei Comuni verrebbe svuotata

Le iscrizioni nei piani direttori sono vincolanti per le autorità. «I Comuni devono tener conto di questa determinazione nella pianificazione locale.» Ciò emerge attualmente a Rickenbach (LU), dove il Cantone non ritiene approvabile una zona di protezione, poiché il piano direttore prevede in quella zona un'area idonea all'energia eolica. Se oggi gli interessi comunali devono almeno essere ancora considerati, in futuro ciò dovrà «spostarsi ulteriormente a favore degli interessi nazionali: l'interesse nazionale prevale sugli interessi cantonali, regionali e comunali.»

«Le iniziative popolari o i referendum popolari per l'introduzione di zone di protezione in contrasto con l'iscrizione nel piano direttore dovrebbero in futuro essere inammissibili. Tali zone contraddicono infatti, tra l'altro, gli obiettivi di espansione e violano in definitiva il diritto federale. Inoltre, gli interessi locali o regionali devono cedere il passo di fronte all'interesse nazionale nell'approvvigionamento elettrico.» «Le votazioni per zone di protezione come a Rickenbach dovrebbero pertanto essere escluse. La democrazia nei Comuni verrebbe svuotata.»

Estensione del riconoscimento dell'interesse nazionale per impianti di minori dimensioni

Agli impianti che non raggiungono la soglia per l'interesse nazionale, il Consiglio federale poteva finora riconoscere l'interesse nazionale «eccezionalmente». Di recente è stato eliminato il termine «eccezionalmente». «Il riconoscimento dell'interesse nazionale non dovrà quindi più rimanere un'eccezione, bensì avvenire con maggiore frequenza.»

La procedura concentrata e abbreviata può privare i Comuni sede dell'impianto del loro potere decisionale

Il Consiglio federale può decidere, per gli impianti ai quali riconosce l'interesse nazionale pur non raggiungendo la soglia per l'interesse nazionale, che le autorizzazioni necessarie vengano rilasciate in una procedura concentrata e abbreviata. Qualora la disposizione «venisse interpretata nel senso che il Cantone non solo priva i Comuni sede del potere nel procedimento di licenza edilizia, ma anche nella pianificazione locale, i Comuni sede non avrebbero più nulla da decidere. Non potrebbero più votare sulle modifiche al piano delle zone né avviare un referendum.»

Limitazione delle possibilità di ricorso

Con la priorità di principio degli interessi e «con la regola secondo cui il piano direttore attesta il fabbisogno di grandi impianti al di fuori delle aree IFP e la loro dipendenza dalla localizzazione, il controllo giuridico viene notevolmente ridotto». Il fabbisogno e la dipendenza dalla localizzazione sono predefiniti e sottratti al controllo delle autorità e dei tribunali. «Nelle successive procedure di pianificazione dell'utilizzo e di licenza edilizia, gli argomenti contro i parchi solari o eolici risultano già considerevolmente limitati. Nella misura in cui occorre adottare decisioni discrezionali, l'interesse nazionale agli impianti deve inoltre essere ponderato in misura uguale o superiore rispetto ad altri interessi nazionali, e in ogni caso superiore rispetto agli interessi cantonali, regionali e comunali. Gli ostacoli per le associazioni per la protezione della natura e per i privati ai fini di opposizioni o ricorsi efficaci contro tali impianti vengono nel risultato notevolmente innalzati (…).»

«L'affermazione dell'UFE nella scheda informativa «Diritti di partecipazione e possibilità di ricorso» relativa alla LEne, secondo cui i rimedi giuridici esistenti non vengono sostanzialmente modificati e tutti i rimedi giuridici rimangono invariati a disposizione, si applica pertanto unicamente alla sequenza formale delle fasi procedurali. Sul piano contenutistico e materiale, le possibilità di ricorso vengono chiaramente (ulteriormente) limitate.»

Violazione della Costituzione federale, delle Costituzioni cantonali e infrazione della Convenzione delle Alpi

Priorità di principio della produzione di energia rispetto alla protezione della natura

La normativa che «antepone fondamentalmente l'interesse nei grandi impianti a tutti gli altri interessi nazionali appare incostituzionale. Il legislatore costituzionale non ha infatti stabilito alcuna gerarchia di valori tra i compiti statali, che comprendono, oltre all'approvvigionamento energetico, anche la protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale.»

Pregiudizio delle aree protette nazionali

Una decisione discrezionale rinunciare a misure di ripristino o sostitutive in caso di pregiudizi a zone inventariate «contraddirebbe l'art. 78 cpv. 2 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione, nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio, rispetta tra l'altro i paesaggi e i monumenti naturali e li conserva integri qualora l'interesse pubblico lo esiga.»

Convenzione delle Alpi (Convenzione dell'7 novembre 1991 per la protezione delle Alpi)

La priorità di principio degli interessi appare «critica anche alla luce degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Alpi. In questa convenzione, la Svizzera si è infatti impegnata alla protezione della natura e alla cura del paesaggio, tra l'altro con l'obiettivo di proteggere, curare e, ove necessario, ripristinare la natura e il paesaggio in modo da garantire durevolmente la diversità, la peculiarità e la bellezza della natura e del paesaggio nella loro globalità».

Ingerenza nelle competenze cantonali

«Il Consiglio federale potrà quindi (e ciò mediante ordinanza) intervenire nelle competenze cantonali e trasferire la competenza di rilascio delle autorizzazioni dai Comuni ai Cantoni, in deroga alla legislazione edilizia cantonale o persino alle costituzioni cantonali.»

L'avvocato Dr. Lukas Pfisterer è stato presidente del Gran Consiglio del Cantone Argovia nel 2023 ed è specializzato in diritto edilizio e immobiliare. Egli conferma le dichiarazioni del professore di diritto costituzionale zurighese Dr. Alain Griffel, il quale ha definito la legge sull'energia incostituzionale.

Il Comitato per la natura contro la legge sull'energia si impegna a illustrare le conseguenze del progetto alla popolazione votante e a convincere quante più persone possibile a votare NO il 9 giugno 2024.

Non è necessario distruggere la natura finché sui tetti e sulle infrastrutture esiste un enorme potenziale solare!

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