Altane di caccia nella valle dell'Aare: il cantone fa spallucce, le domande restano
Il cantone ritiene esenti da autorizzazione quattro altane di caccia situate fuori dalla zona edificabile. La sua stessa prassi classifica però le altane chiuse come soggette all'obbligo di autorizzazione edilizia.
In risposta a una richiesta di IG Wild beim Wild, la Divisione delle autorizzazioni edilizie del cantone Argovia ha comunicato il 23 luglio 2026 che per due altane di posta situate nella bassa valle dell'Aare non esiste né una domanda di costruzione né un'autorizzazione edilizia, e che nessuna delle due sarebbe necessaria.
L'informazione è stata fornita dal capo sezione Markus Krause, dopo aver consultato la Divisione forestale e il comune di Mettauertal. Nel frattempo, nella stessa zona sono emerse altre due altane, portando a quattro il numero delle strutture documentate.
Quattro costruzioni, due comuni
Le altane si trovano nella bassa valle dell'Aare, vicino al confine tedesco, a circa 500 metri sul livello del mare, fuori dalla zona edificabile. Secondo quanto riferito dalla persona che conosce la zona e ha segnalato il caso, tre delle quattro strutture si trovano sul territorio del comune di Mettauertal e una su quello del comune vicino di Schwaderloch. La comunicazione del cantone riguardava soltanto le due postazioni segnalate per prime a Mettauertal; per le altre due non è disponibile alcuna valutazione da parte delle autorità.
Le fotografie non mostrano semplici altane a scala. Si tratta di cabine chiuse in legno con tetto a falda unica, porta e finestre, montate su alti telai in acciaio zincato a caldo. L'accesso avviene tramite scale metalliche fisse, in parte completate da pianerottoli con parapetto.







La prassi cantonale
Il cantone indica tre criteri secondo cui le altane di caccia in Argovia sono esentate dall'obbligo di autorizzazione edilizia: una superficie di base, misurata dall'alto, non superiore a due metri quadrati, una costruzione non completamente chiusa o vetrata, e il consenso della proprietà fondiaria. Secondo la valutazione del comune e del cantone, le due strutture esaminate soddisfano queste condizioni. Per le due altane emerse successivamente non è disponibile alcuna valutazione.
Riguardo al tipo di costruzione, l'ufficio delle autorizzazioni edilizie precisa che i pali sono semplicemente infissi nel terreno, senza fondamenta né ancoraggi. Rientrerebbero quindi nella prassi menzionata. Se i pali fossero invece fissati saldamente con calcestruzzo, sussisterebbe l'obbligo di autorizzazione.
Il cantone respinge esplicitamente una vincolatezza generale del luogo per le installazioni di caccia secondo l'articolo 24 della legge sulla pianificazione del territorio. Essa non potrebbe essere affermata o negata in linea di principio, ma solo caso per caso.
Chi controlla
In Argovia l'autorità di polizia edilizia competente è il comune. Esso avvia una procedura quando viene a conoscenza di costruzioni non autorizzate. Il cantone, se del caso, segnala al comune tali costruzioni e lo supporta nelle questioni giuridiche e procedurali.
Il controllo delle infrastrutture di caccia fuori dalla zona edificabile spetta quindi ai comuni, cioè al livello più vicino a una verifica nel caso concreto, ma che dispone anche delle minori risorse specialistiche.
Cosa non viene rilevato dai criteri
I criteri cantonali si basano sulla cabina: la sua superficie e la sua chiusura. Non viene invece rilevata l'altezza complessiva dell'impianto. Le due costruzioni si innalzano sulla loro struttura in acciaio per diversi metri sopra il suolo e si trovano ai margini dei campi e sui bordi delle scarpate, da dove sono visibili da lontano. Una cabina può rimanere sotto la soglia dei due metri quadrati e tuttavia, come costruzione complessiva, imporsi in modo evidente nel paesaggio aperto.
Ciò non è giuridicamente irrilevante. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sono considerate costruzioni e impianti soggetti ad autorizzazione quelle installazioni concepite in modo duraturo, che si trovano in relazione fissa con il suolo e che modificano sensibilmente l'aspetto esteriore del territorio. Determinante è se un impianto comporta conseguenze territoriali tanto importanti da giustificare un interesse pubblico a un controllo preventivo. I cantoni possono ampliare la nozione prevista dal diritto federale, ma non restringerla. Se una prassi che si basa unicamente sulla superficie della cabina resista a questo criterio è una questione ancora aperta.
Anche la scelta dei materiali depone a favore della durabilità. Si utilizza acciaio zincato a caldo perché resiste alle intemperie per decenni. Chi costruisce così non lo fa pensando a una sola stagione. Va inoltre notato che, all'aperto, gli elementi zincati rilasciano zinco nel terreno circostante a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici, un effetto che il cantone di Zurigo ha documentato per oggetti in acciaio come pali e candelabri. Rispetto ai carichi di zinco derivanti dalla concimazione agricola, tuttavia, questo apporto risulta trascurabile.
Domande aperte
Le informazioni fornite dal cantone si basano su un colloquio con il comune di Mettauertal. Dalla risposta non emerge se la superficie di base delle due altane sia stata misurata sul posto e se sia stata verificata la natura dei piedi dei pali.
Resta aperta anche la questione di come venga interpretato in pratica il criterio della struttura non completamente chiusa. Le immagini disponibili mostrano cabine con porta, tetto e aperture per finestre su più lati. Dove esattamente si collochi il confine tra un dispositivo di posta aperto e una cabina chiusa non emerge dalla risposta.
L'IG Wild beim Wild ha sottoposto queste domande al responsabile competente della sezione autorizzazioni edilizie, Markus Krause. Alla prima richiesta Krause aveva risposto in modo dettagliato entro pochi giorni, nel mese di luglio; alle domande di approfondimento sulla base della sua stessa classificazione, invece, il cantone non è più tornato.
Cosa mostra il caso
Le informazioni fornite da Aarau sono significative al di là del singolo caso, perché per la prima volta definiscono esplicitamente la prassi argoviese. La soglia dei due metri quadrati corrisponde alla regolamentazione nota anche nel cantone di Zurigo.
Al tempo stesso il caso mostra fin dove si estenda lo spazio esente da autorizzazione. Costruzioni alte diversi metri, con cabina, tetto e scala d'accesso fissa, possono sorgere al di fuori della zona edificabile senza che venga avviata alcuna procedura, senza pubblicazione e senza possibilità per terzi di esprimersi in merito. Se un'installazione soddisfi i criteri lo si verifica solo quando qualcuno lo chiede.
Wild beim Wild documenta da tempo che nei boschi svizzeri si trovano numerose altane senza autorizzazione e che l'applicazione della legge presenta delle lacune. Riguardo alla situazione giuridica delle altane in Svizzera il caso argoviese aggiunge una sfaccettatura diversa: qui non manca un'autorizzazione, qui non ne serve alcuna fin dall'inizio.
Aggiornamento del 28 settembre 2026: come il cantone ignora la propria stessa prassi
Dopo la prima pubblicazione, il caso ha subito ulteriori sviluppi su diversi punti. Essi riguardano il nucleo delle questioni ancora aperte e delineano un quadro di come l'ufficio competente abbia gestito una semplice richiesta di informazioni.
La cronologia
Il 18 luglio 2026 l'IG Wild beim Wild ha inoltrato una richiesta al servizio autorizzazioni edilizie del Dipartimento delle costruzioni, dei trasporti e dell'ambiente. Il capo sezione Markus Krause ha risposto via e-mail, in modo dettagliato e nel giro di pochi giorni. Il canale di comunicazione ha funzionato, l'indirizzo era corretto, la risposta è arrivata.
Il 31 luglio 2026 l'IG Wild beim Wild ha posto una domanda di approfondimento, riguardante la base della classificazione operata dallo stesso Krause: la superficie di base delle altane è stata misurata sul posto? È stata verificata la natura dei piedi dei pali? Come viene interpretato il criterio della costruzione non chiusa perimetralmente? A questa domanda non è giunta alcuna risposta. Né entro pochi giorni, né entro settimane, né entro la fine di agosto.
Il 29 agosto 2026 l'IG Wild beim Wild ha quindi presentato all'incaricata per la trasparenza e la protezione dei dati del cantone una domanda di procedura di mediazione ai sensi del paragrafo 31 della legge sull'informazione al pubblico (IDAG).
Il 24 settembre 2026 l'incaricata per la protezione dei dati ha confermato la ricezione della domanda e ha invitato il servizio autorizzazioni edilizie a esprimersi per iscritto. Solo dopo Krause si è fatto nuovamente vivo.
La giustificazione del silenzio
Nella sua risposta, Krause ha spiegato che l'e-mail del 31 luglio era stata deviata da Microsoft direttamente nella cartella di quarantena e non era mai stata recapitata al servizio. Sarebbe stata trovata solo grazie all'invio raccomandato. Ha inoltre aggiunto che l'IG Wild beim Wild aveva scelto quel canale di comunicazione e aveva rinunciato a un sollecito, e non poteva quindi contare su una risposta tempestiva.
Questa giustificazione non regge. La richiesta originale del 18 luglio era stata ricevuta e a cui era stata data risposta da Krause tramite esattamente lo stesso canale e lo stesso indirizzo. Una via che ha funzionato in modo comprovato la prima volta non diventa una lotteria la seconda, per una comunicazione indirizzata allo stesso modo. Per un filtro antispam malfunzionante dell'autorità, inoltre, non risponde chi invia il messaggio. La responsabilità della propria casella di posta spetta all'autorità che ha ricevuto una richiesta, non alla persona che scrive.
Soprattutto, però, la versione di Krause contraddice gli atti della sua stessa amministrazione. Egli afferma che l'IG Wild beim Wild avrebbe «rinunciato a una richiesta di chiarimento». La lettera dell'incaricato della protezione dei dati del 24 settembre attesta il contrario: menziona espressamente la «richiesta di chiarimento del 31 luglio 2026, alla quale, secondo le Sue indicazioni, non è pervenuta risposta entro il 28 agosto 2026». La richiesta, la cui esistenza Krause nega, è documentata negli atti del suo stesso servizio di protezione dei dati.
Il materiale su cui si fonda la prassi
Alla domanda su un eventuale foglio informativo o direttiva, Krause ha risposto che un documento del genere non esiste. Esisterebbe tuttavia una presentazione, mostrata pubblicamente da JagdAargau in occasione dell'assemblea autunnale 2023, che illustrerebbe la prassi finora seguita riguardo alle costruzioni venatorie nel bosco. Questa presentazione, datata 20 settembre 2023, è in possesso della redazione.
Essa distingue due categorie di installazioni per l'appostamento, e lo fa esattamente lungo quella linea la cui interpretazione era rimasta irrisolta a luglio.
La presentazione classifica scala d'appostamento, altana e postazione per la caccia in spinta come «non soggette a permesso di costruzione». Per esse valgono tre condizioni: una superficie di base misurata dall'alto fino a due metri quadrati, il consenso della proprietà fondiaria e, come recita testualmente la diapositiva, una comunicazione «nella circolare del 15.12.2015».
La cabina di appostamento, invece, viene presentata come categoria a sé stante, distinta dalle altre. La presentazione indica espressamente la caratteristica determinante: una cabina è «rispetto all'altana ulteriormente chiusa tutt'intorno e/o vetrata». Accanto compare, in caratteri rossi, la conclusione: «Soggetta a permesso di costruzione». Anche la capanna di caccia viene presentata come soggetta a permesso, con valutazione secondo l'articolo 24 della legge sulla pianificazione del territorio. Uno scopo venatorio non esonera quindi dall'obbligo di permesso.
La contraddizione nella classificazione
Le informazioni fornite da Krause a luglio risultano quindi in contraddizione con lo schema di classificazione della sua stessa divisione.
Le foto delle costruzioni segnalate nella valle dell'Aare mostrano cabine di legno chiuse con porta, tetto a falda unica e apertura per finestre. Secondo lo schema della presentazione cantonale, questa è la tipologia costruttiva che caratterizza una torretta chiusa, e le torrette chiuse sono lì considerate soggette ad autorizzazione. Krause ha comunque classificato le costruzioni come altane di posta esenti da autorizzazione, applicando la regola dei due metri quadrati. Questa regola, tuttavia, la presentazione la menziona per le altane e i seggiolini per la caccia in spinta, non per la torretta chiusa, per la quale il criterio decisivo è proprio la chiusura stessa. Egli ha così trasferito il criterio di una categoria a una tipologia costruttiva dell'altra categoria.
Ciò risulta particolarmente evidente nella presentazione stessa. La divisione illustra la categoria soggetta ad autorizzazione, tra l'altro, con l'immagine di una cabina di legno chiusa con tetto a falda unica, su un'alta struttura al margine di un campo, con sullo sfondo un paesaggio aperto e piloni elettrici. Questo esempio corrisponde, fino nella tipologia costruttiva, agli impianti documentati nella valle dell'Aare.
La circolare tenuta nascosta
Un altro punto riguarda la completezza dell'informazione fornita. L'IG Wild beim Wild aveva chiesto espressamente se esistesse un foglio informativo o una direttiva. Krause ha negato, rimandando unicamente alla presentazione. La presentazione stessa, tuttavia, indica come base dell'esenzione dall'autorizzazione una «circolare del 15.12.2015». Una circolare è un documento delle autorità, non una relazione di un'associazione, ed è quindi esattamente il tipo di base scritta di cui era stata chiesta l'esistenza. Perché non sia stata menzionata alla domanda su una direttiva, se sia ancora in vigore e cosa contenga, resta aperto. La redazione ha richiesto la consegna del documento.
Chi decide fuori dalla zona edificabile
La classificazione come esente da autorizzazione ha una conseguenza che va oltre il singolo caso. Con la sentenza 1C_170/2024 del 5 marzo 2025, il Tribunale federale ha confermato che l'articolo 25 comma 2 della legge sulla pianificazione del territorio richiede, per tutti i progetti edilizi fuori dalla zona edificabile, una valutazione da parte dell'autorità cantonale competente, indipendentemente dal fatto che il comune approvi o respinga. In questo modo si intende garantire un'applicazione uniforme e conforme al principio di uguaglianza del diritto della pianificazione del territorio ed evitare un filtro comunale.
Questo requisito si applica tuttavia solo se è presente un progetto edilizio. Se un'installazione viene qualificata come esente da autorizzazione, non esiste alcuna domanda di costruzione su cui il cantone debba decidere. Proprio per questo la classificazione è il punto decisivo. Essa precede la questione della competenza. Se una cabina chiusa viene erroneamente classificata come altana esente da autorizzazione, viene contemporaneamente meno la valutazione cantonale che sarebbe obbligatoria per una costruzione correttamente riconosciuta come soggetta ad autorizzazione. Tanto più conta quindi se la classificazione si basa su un'autonoma verifica cantonale dei fatti oppure, come nel caso in questione, su una consultazione con il comune.
Cosa dice il caso sull'applicazione della legge
Krause ha rinviato le domande più approfondite a una procedura separata di denuncia di vigilanza. Allo stesso tempo, già lo svolgimento avvenuto finora mostra come stia il controllo delle costruzioni per la caccia fuori dalla zona edificabile.
Un'informazione che attribuisce a una cabina chiusa la categoria dell'altana aperta, sebbene lo stesso servizio distingua espressamente tra i due tipi di costruzione. Una richiesta che rimane senza risposta per mesi e la cui esistenza viene poi negata, sebbene sia documentata nella procedura dell'ufficio per la protezione dei dati. Una base scritta del 2015 che, alla domanda diretta su di essa, non viene menzionata. E una reazione che si manifesta solo quando interviene la responsabile della protezione dei dati.
In luglio la domanda centrale ancora aperta era dove passasse il confine tra un dispositivo di appostamento aperto e una cabina chiusa. A questa domanda risponde ora il materiale stesso del cantone: la chiusura trasforma l'altana in una cabina, e secondo la pratica descritta la cabina è soggetta ad autorizzazione. Non si tratta quindi più solo di un'applicazione lacunosa della legge, ma della questione se costruzioni chiuse siano state classificate come altane esenti da autorizzazione, mentre secondo lo schema del servizio competente dovrebbero essere considerate cabine soggette ad autorizzazione.
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La posizione dell'IG Wild beim Wild: L'IG Wild beim Wild rifiuta la caccia ricreativa. Il nostro modello è il canton Ginevra, che dal 1974 fa a meno della caccia ricreativa: senza periodi di caccia, senza cani da caccia, senza battute, senza altane, senza i maltrattamenti agli animali e la criminalità che altrove accompagnano la stagione venatoria. Ciò che là funziona da oltre cinquant'anni confuta ogni documento di posizione di CacciaSvizzera. Un'associazione che fonda la propria politica su affermazioni che essa stessa smentisce nei propri documenti non è un'organizzazione specializzata, bensì una fabbrica di disinformazione.
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