28 agosto 2026, 14:12

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Criminalità & Caccia

Val Fex: autorizzazione di abbattimento scaduta – domande aperte su comunicazione ed elaborazione dei fatti

Dopo la predazione da parte del lupo in Val Fex, l'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca ha dichiarato che l'episodio dimostra i «limiti della protezione delle greggi». Le pecore coinvolte si trovavano tuttavia in una zona non protetta dell'alpe. Secondo il monitoraggio cantonale, l'autorizzazione di abbattimento rilasciata in seguito è scaduta. Nel procedimento penale la IG Wild beim Wild non ottiene né l'accesso agli atti né ulteriori informazioni.

Redazione Wild beim Wild — 28 agosto 2026

Il 21 agosto 2025 un lupo ha attaccato delle pecore sull'alpe Muot Selvas in Val Fex, sopra Sils in Engadina.

Undici animali sono stati uccisi sul colpo; altri 26 hanno dovuto essere soppressi a causa delle ferite riportate. Complessivamente sono state colpite 37 pecore.

Il caso ha innescato un dibattito pubblico sulla protezione delle greggi e sulla gestione del lupo. Dopo la predazione, l'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni ha disposto per 60 giorni l'abbattimento di un lupo dannoso. Nella successiva panoramica cantonale del monitoraggio, alla voce «Fex» non figura però un abbattimento, bensì la dicitura «scadenza dell'autorizzazione di abbattimento».

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La IG Wild beim Wild ha sporto denuncia penale. Il suo rappresentante è stato interrogato dalla Polizia cantonale dei Grigioni in qualità di persona informata sui fatti. La Procura dei Grigioni nega ora all'organizzazione la qualità di parte, l'accesso agli atti e ogni ulteriore informazione. Considera la IG e il suo rappresentante come semplici denuncianti.

La predazione in Val Fex

L'attacco è avvenuto sull'alpe Muot Selvas. Per l'alpe esisteva un piano di protezione delle greggi specifico per l'azienda. Secondo le informazioni pubblicamente disponibili, tale piano distingueva tra aree di pascolo proteggibili e non proteggibili. Per alcune parti dell'alpe era stata installata una recinzione di protezione; gli animali attaccati non si trovavano però in questa zona protetta.

Dopo la predazione, l'Ufficio caccia e pesca ha dichiarato che l'episodio dimostrava i «limiti della protezione delle greggi». Questa affermazione è stata ripresa dai media. Poteva dare l'impressione che le pecore fossero state attaccate nonostante misure di protezione efficaci.

La situazione reale è più articolata: per l'intera alpe esisteva un piano di protezione delle greggi. La predazione concreta è però avvenuta in un'area che, secondo le informazioni disponibili, non era protetta da misure dissuasive contro il lupo. La successiva rettifica del servizio della SRF ha precisato che l'attacco si era verificato su una parte dell'alpe classificata come non proteggibile.

Dal punto di vista di wildbeimwild.com, la concreta situazione di protezione non è stata presentata con sufficiente chiarezza nella comunicazione pubblica. Il riferimento ai «limiti della protezione delle greggi» ha oscurato la circostanza decisiva, ossia che gli animali predati non si trovavano dietro una recinzione dissuasiva contro il lupo.

L'autorizzazione è scaduta

Il 26 agosto 2025 l'Ufficio caccia e pesca ha disposto l'abbattimento del lupo responsabile dei danni per prevenire ulteriori danni. L'autorizzazione era limitata a 60 giorni e si riferiva al territorio dei comuni di Sils e Bregaglia.

Nella panoramica cantonale del monitoraggio, aggiornata al 31 dicembre 2025, per «Fex» è annotata la «scadenza dell'autorizzazione di abbattimento». La panoramica distingue tra autorizzazioni di abbattimento, la loro scadenza e gli abbattimenti documentati. Per la voce Val Fex non indica alcun abbattimento.

La documentazione pubblica non dimostra quindi che, in base alla decisione relativa alla Val Fex, sia stato abbattuto un lupo. Dimostra che l'autorizzazione limitata nel tempo è scaduta.

Nella stessa regione è documentato l'abbattimento di un singolo lupo per «comportamento problematico». Nella panoramica esso figura come decisione separata. Dai documenti pubblici non si può dunque dedurre che tale animale sia stato abbattuto in base alla decisione relativa alla Val Fex o che fosse identico al lupo indicato come responsabile dei danni al momento della predazione.

La denuncia penale

L'IG Wild beim Wild ha presentato denuncia penale il 29 agosto 2025 presso la procura dei Grigioni. Secondo quanto riferito dall'organizzazione, essa riguardava possibili violazioni nel contesto del benessere animale nonché la comunicazione sulla situazione della protezione delle greggi nella Val Fex.

Il 5 settembre 2025 l'IG ha richiesto diversi atti istruttori. Ha chiesto in particolare l'acquisizione della documentazione del servizio faunistico cantonale e del concetto aziendale di protezione delle greggi, l'interrogatorio dei responsabili nonché un accertamento veterinario sulle pecore uccise e ferite.

Il 17 aprile 2026 la polizia cantonale dei Grigioni ha sentito a Roveredo il rappresentante dell'IG Wild beim Wild in qualità di persona informata sui fatti. Secondo quanto riferito dall'IG, egli ha risposto per iscritto alle domande ancora aperte, presentando la relativa documentazione.

Successivamente, fino all'inizio di agosto 2026, l'organizzazione non ha ricevuto alcuna comunicazione su ulteriori passi. Il 6 agosto ha chiesto informazioni sullo stato del procedimento, ha presentato una domanda di accesso agli atti e ha dichiarato la propria costituzione come accusatrice privata.

Nessun diritto in qualità di denunciante

Il primo procuratore pubblico Claudio Riedi ha risposto alla domanda il 10 agosto 2026. Ha comunicato che le indagini erano tuttora in corso. Nel contempo ha negato il riconoscimento dell'IG Wild beim Wild quale accusatrice privata e ha respinto la domanda di accesso agli atti.

A motivazione, la procura ha spiegato che né l'organizzazione né il suo rappresentante sono danneggiati ai sensi del Codice di procedura penale. La qualità di persona danneggiata sarebbe il presupposto per partecipare al procedimento in veste di accusatore privato. L'IG e il suo rappresentante sarebbero pertanto unicamente denuncianti e quindi «altri partecipanti al procedimento» secondo l'articolo 105 capoverso 1 lettera b CPP.

Secondo la procura, ad essi non spettano dunque – a prescindere dal diritto limitato di essere informati sull'avvio e sulla conclusione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 301 capoverso 2 CPP – ulteriori diritti procedurali. Lo scritto precisa espressamente: «Non possiamo fornirvi informazioni più ampie. E dobbiamo respingere la domanda di accesso agli atti.»

Ciononostante, l'asimmetria informativa resta problematica. Nei confronti dei media la procura conferma puntualmente gli esiti dei procedimenti penali in materia venatoria. Così ha confermato a Keystone-SDA, dopo che la RSI ne aveva riferito in precedenza, in un altro caso una multa, il risarcimento del valore di un animale ucciso per bracconaggio e il mantenimento della patente di caccia.

L'IG Wild beim Wild, che nel caso della Val Fex ha sporto denuncia penale e presentato documentazione, riceve invece nel procedimento in corso unicamente l'informazione che le indagini sono tuttora in corso. Dal punto di vista giuridico le situazioni non sono equiparabili: le informazioni ai media possono essere fornite alle condizioni dell'articolo 74 CPP, mentre i denuncianti privi della qualità di danneggiati non hanno diritti di parte. Questa distinzione giuridica non modifica tuttavia la lacuna istituzionale: chi segnala possibili violazioni della protezione degli animali non è praticamente in grado di verificare se e come le autorità di perseguimento penale esaminino le segnalazioni presentate.

Nel caso concreto la procura non ha concesso all'IG Wild beim Wild né l'accesso agli atti né la visione del verbale del proprio interrogatorio. Ha inoltre comunicato che, oltre all'indicazione che le indagini erano ancora in corso, non avrebbe fornito ulteriori informazioni. In questo modo, durante il procedimento in corso, per l'organizzazione non è verificabile se gli atti istruttori richiesti siano stati effettuati e come l'autorità valuti la documentazione trasmessa.

Il quadro documentato

La motivazione procedurale della procura segue una distinzione restrittiva, ma consolidata: i diritti di parte nel procedimento penale spettano in linea di principio ai danneggiati diretti. Un'organizzazione che denuncia un possibile reato senza essere lesa nei propri diritti non può di regola dedurne una qualità di parte.

Il caso della Val Fex mostra tuttavia la conseguenza pratica di questa situazione giuridica. L'IG Wild beim Wild può raccogliere indicazioni su possibili violazioni della protezione degli animali, presentare una denuncia penale e fornire informazioni in un interrogatorio di polizia. Dopo l'interrogatorio non può però verificare quali documenti le autorità di perseguimento penale acquisiscano, quali persone interroghino o se le segnalazioni presentate vengano effettivamente esaminate.

Il blocco statale delle informazioni è documentato integralmente: secondo la procura le indagini proseguono. Non vengono fornite ulteriori informazioni. L'accesso agli atti viene negato

Ciò che è certo

Nel caso della Val Fex sono quindi accertati i seguenti punti:

  • Il 21 agosto 2025 un lupo ha attaccato 37 pecore sull'alpe Muot Selvas; 11 animali sono morti sul colpo, altri 26 hanno dovuto essere soppressi.
  • Le pecore colpite si trovavano in una zona dell'alpe non protetta, ovvero designata come non proteggibile.
  • Dopo la predazione il cantone ha disposto un'autorizzazione di abbattimento limitata a 60 giorni.
  • Il monitoraggio cantonale registra per «Fex» la scadenza dell'autorizzazione di abbattimento, non un abbattimento documentato.
  • L'IG Wild beim Wild ha sporto denuncia penale e il suo rappresentante è stato sentito come persona informata sui fatti.
  • La procura conferma che le indagini proseguono, ma nega la qualità di parte, l'accesso agli atti e ulteriori informazioni.

Dal punto di vista di wildbeimwild.com permane quindi una difficoltà centrale: la rappresentazione pubblica della predazione ha messo in primo piano i «limiti della protezione delle greggi». La successiva autorizzazione di abbattimento è scaduta, stando alla documentazione cantonale pubblica. E l'organizzazione che voleva far verificare penalmente questi procedimenti non può ricostruire come venga trattata la propria denuncia, a causa della sua posizione di semplice denunciante.

Altro sul tema della caccia per hobby: Nel dossier Bracconaggio e criminalità venatoria in Svizzera documentiamo casi, questioni giuridiche e schemi ricorrenti.

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