L'abbattimento del lupo a San Gallo era illegale
Il più alto tribunale svizzero ha accolto un ricorso di Pro Natura contro l'abbattimento autorizzato di un lupo maschio.
L'Ufficio per la caccia e le amenità e la giustizia nel Cantone di San Gallo si sono basati su documenti incompleti e insufficienti nella valutazione di una decisione di abbattimento per un lupo.
Lo dimostra una sentenza del Tribunale federale.
Il più alto tribunale svizzero ha accolto un ricorso di Pro Natura contro l'abbattimento del lupo maschio M111 o della lupa F35, autorizzato dalle autorità sangallesi. La coppia di lupi è presente nella valle dello Schils e nel Weisstannental dal 2019. È quanto emerge da una sentenza pubblicata giovedì.
Nell'estate del 2023, nella valle dello Schils, una pecora è stata uccisa in due giorni diversi. Uno degli attacchi ha potuto essere attribuito sulla base di dati del DNA alla lupa F35. In un ulteriore attacco dell'11 novembre 2023 sono state uccise otto pecore. Il gregge era protetto da una recinzione elettrica.
Quali lupi avessero ucciso le otto pecore non ha potuto essere determinato con precisione sulla base di tracce di DNA o altri indizi. L'Ufficio per la caccia e le amenità del Cantone di San Gallo ha disposto con un provvedimento del 16 novembre 2023 l'abbattimento del maschio o della femmina. L'autorizzazione, limitata a sei settimane, è scaduta nel gennaio 2024.
Gli abbattimenti di lupi, che ai sensi della Convenzione di Berna sono considerati specie animale strettamente protetta, sono possibili solo se singoli esemplari causano danni considerevoli e le misure adottate non hanno sortito effetti. Rientrano in questo ambito l'impiego di cani da guardia del gregge o recinzioni elettriche.
Gli abbattimenti sono ammissibili solo quando un lupo ha ucciso nel proprio territorio almeno sei animali da reddito nell'arco di quattro mesi, dopo che in precedenza si erano già verificati danni causati da lupi.
Se un Cantone intende abbattere un lupo o più animali di un branco, deve preventivamente ottenere il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente. Qualora si tratti di un lupo solitario o di un esemplare appartenente a una coppia, il Cantone può decidere autonomamente.
Anche l'Ufficio federale dell'ambiente critica la circostanza
Come emerge dalla sentenza del Tribunale federale mostra che il responsabile cantonale della protezione delle greggi ha rilevato l'attacco agli otto ovini dell'11 novembre 2023 il 17 novembre, basandosi su fotografie non datate della recinzione. Non ha effettuato alcun sopralluogo e non è rimasto chiaro se la recinzione presentasse la tensione necessaria e se la protezione del gregge fosse adeguata. Solo il guardacaccia era effettivamente presente sul posto lo stesso giorno e ha confermato il danno. Il suo compito non era tuttavia la verifica della protezione delle greggi, come scrive il Tribunale federale.
Questa circostanza non è criticata solo da Pro Natura. Anche l'Ufficio federale dell'ambiente ritiene i moduli del responsabile della protezione delle greggi incompleti e rudimentali, come emerge dalla sentenza del Tribunale federale.
Questi documenti incompleti sono stati tuttavia ritenuti sufficienti dal Tribunale amministrativo di San Gallo, che ha respinto il ricorso di Pro Natura. Secondo il Tribunale federale, l'istanza precedente non avrebbe nemmeno dovuto basarsi sulla valutazione dell'amministrazione venatoria del 16 novembre 2023.
Quest'ultima avrebbe redatto il proprio rapporto sulla base dei rudimentali documenti del responsabile della protezione delle greggi. Desta perplessità il fatto che il documento dell'amministrazione venatoria rechi la data del 16 novembre, mentre quello del responsabile della protezione delle greggi è datato 17 novembre 2023.
Il Tribunale federale elenca nella sua sentenza ulteriori incongruenze e punti oscuri. Non sarebbe chiaro, ad esempio, perché gli otto ovini non avrebbero dovuto essere uccisi dal branco di lupi anch'esso avvistato nella valle. Il Tribunale amministrativo avrebbe potuto esaminare precedenti immagini dei danni causati dal branco e dalla coppia di lupi, cosa che non ha fatto.
Nel complesso, il Tribunale amministrativo avrebbe accertato i fatti in modo «manifestamente» incompleto e avrebbe omesso senza giustificazione vari accertamenti. L'istanza precedente non avrebbe pertanto potuto confermare l'abbattimento.
Per Pro Natura, la decisione del Tribunale federale ha valore di segnale per la gestione dell'intera popolazione lupina svizzera, come si legge in un comunicato stampa di mercoledì. Essa rafforza lo standard federale nella protezione delle greggi e chiarisce che l'abbattimento di un lupo è ammissibile solo previa verifica obiettiva e comprensibile dei fatti. (Sentenza 2C_68/2024 del 30.6.2025)
Diritto di ricorso delle associazioni
Il diritto di ricorso delle associazioni può servire unicamente a garantire il rispetto delle leggi vigenti. Un ricorso consente a un tribunale di verificare la legittimità di progetti particolarmente delicati che comportano interventi nella natura. La decisione spetta sempre al tribunale. Se respinge un ricorso, le associazioni devono farsi carico delle spese processuali. Le organizzazioni designate dal Consiglio federale devono rendere conto annualmente dell'uso responsabile del diritto di ricorso. Il diritto di ricorso delle associazioni esiste dal 1967 ed è stato ampiamente revisionato nel 2007. Nel 2008 il popolo svizzero lo ha confermato con il 66% dei voti in tutti i Cantoni. Salvati grazie al diritto di ricorso: la regione dell'Aletsch, le Bolle di Magadino, i vigneti del Lavaux ecc. Per saperne di più: www.stimmedernatur.ch
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