24 luglio 2026, 11:04

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Quiete venatoria nel bosco privato: pacificazione di terreni privati per motivi etici

I proprietari privati devono poter esonerare i loro terreni dalla caccia ricreativa per motivi etici. Alla base vi sono la garanzia della proprietà, la libertà di coscienza e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

1. Mozione

Il Consiglio di Stato è incaricato di sottoporre al Gran Consiglio un progetto di modifica della legge sulla caccia e la protezione della fauna (………) nonché del regolamento sulla caccia (…………), con cui nel cantone (………) viene introdotta la possibilità di una pacificazione venatoria dei terreni privati per motivi etici. La revisione della legge deve in particolare garantire che:

  • i proprietari di boschi privati e di altri terreni privati nel cantone (………) possano richiedere, su domanda, che sui loro terreni non venga più praticata la caccia a scopi ricreativi, qualora rifiutino la caccia per convinzioni etiche di principio.
  • tali terreni vengano registrati nel diritto venatorio come zone con divieto di caccia o come distretti pacificati dal punto di vista venatorio e integrati nella pianificazione venatoria.
  • i presupposti e la procedura per la pacificazione venatoria vengano disciplinati nella legge, in particolare:
    • la competenza dell'autorità decidente
    • la forma della domanda e la prova dei motivi etici
    • la natura giuridica della decisione, comprese le possibilità di impugnazione
  • vengano salvaguardati gli interessi pubblici prevalenti, mantenendo in casi eccezionali strettamente definiti la possibilità di interventi mirati da parte dell'autorità competente, in particolare in caso di:
    • lotta alle epidemie e prevenzione delle epizoozie in caso di pericolo immediato per le persone o grave minaccia per beni materiali importanti oppure per motivi imperativi di protezione della natura
    In questi casi gli interventi devono di regola essere effettuati dal servizio faunistico e limitarsi al minimo necessario.
  • il Consiglio di Stato illustri nel messaggio:
    • quale ordine di grandezza della superficie boschiva privata e di altri terreni privati potrebbe presumibilmente essere interessato dalla possibilità di pacificazione venatoria
    • quali ripercussioni ne derivano sulla pianificazione venatoria, sulla pianificazione degli abbattimenti e sulla regolamentazione dei danni causati dalla selvaggina
    • quali conseguenze finanziarie e organizzative sono da attendersi per il cantone e i comuni.
  • che la nuova normativa sia espressamente in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di caccia forzata, rafforzando così la garanzia della proprietà e la libertà di coscienza dei proprietari fondiari.

Nel suo progetto il Consiglio di Stato tiene conto delle necessarie disposizioni transitorie, in particolare per quanto riguarda le pianificazioni venatorie esistenti e i rapporti di caccia in corso.

2. Breve motivazione

Oggi i proprietari di fondi nel cantone devono tollerare che persone estranee caccino sul loro terreno a scopo ricreativo, anche se rifiutano la caccia per fondamentali convinzioni etiche. Il diritto venatorio cantonale conosce sì bandite di caccia, zone di tranquillità per la fauna e altre aree protette, ma non conosce alcun diritto individuale dei proprietari fondiari di rendere le loro superfici libere dalla caccia per motivi di coscienza.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutela sia la proprietà sia la libertà di coscienza. In diverse sentenze relative alla caccia forzata negli Stati contraenti, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che i proprietari fondiari contrari alla caccia per motivi etici non possono essere obbligati senza riserve a tollerare l'esercizio della caccia sul loro terreno. La Svizzera è Stato contraente della CEDU. Confederazione e cantoni sono tenuti a conformare il proprio ordinamento giuridico ai diritti umani.

Chi rifiuta la caccia per motivi di coscienza non può essere obbligato dallo Stato a tollerare sangue e proiettili sul proprio terreno. I fondi liberi dalla caccia non sono qualcosa di radicale, bensì una conseguenza da tempo attesa della garanzia della proprietà, della libertà di coscienza e del benessere animale.

La legge federale sulla caccia stabilisce il quadro per la protezione e l'utilizzo dei mammiferi e degli uccelli selvatici. I cantoni dispongono tuttavia di un notevole margine di manovra per quanto riguarda il sistema venatorio, il territorio di caccia, la pianificazione venatoria e ulteriori disposizioni di protezione. Entro questo margine il cantone (……) può escludere determinati fondi dall'esercizio della caccia, creando così sia nuovi spazi di tranquillità per gli animali selvatici sia rafforzando i diritti dei proprietari fondiari.

Secondo il diritto federale, nessun cantone in Svizzera è tenuto a prevedere la caccia per hobby. È diritto dei cantoni decidere se ammettere o meno la caccia. Se un cantone decide contro la caccia, anche solo parzialmente, può farlo liberamente secondo la Costituzione federale. Il cantone di Ginevra ha scelto da tempo questa via esemplare.

Con la presente mozione il Consiglio di Stato viene incaricato di creare una chiara base giuridica affinché i proprietari e le proprietarie di boschi privati possano far dichiarare le loro superfici zone di pace venatoria per motivi etici. Al contempo si garantisce che interessi pubblici preponderanti come la lotta alle epizoozie, la sicurezza e la protezione della natura siano salvaguardati e che le ripercussioni sulla pianificazione venatoria, sul piano di abbattimento e sulla regolamentazione dei danni causati dalla selvaggina siano esposte in modo trasparente. In tal modo il cantone (……) acquisisce certezza del diritto e porta la propria legislazione venatoria in armonia con i requisiti in materia di diritti umani.