Dignità animale e caccia: cosa dice la Costituzione svizzera
Art. 120 Cost., legge sulla protezione degli animali e la realtà giuridica nella caccia ricreativa.
Con l'art. 120 cpv. 2 Cost., la Svizzera è l'unico paese al mondo ad aver sancito la «dignità della creatura» come principio costituzionale – eppure nella pratica della caccia ricreativa questo valore intrinseco dell'animale viene sistematicamente ignorato: gli animali vengono uccisi deliberatamente a scopo di svago, senza che abbia luogo una seria ponderazione degli interessi.
La legge sulla protezione degli animali (LPAn) concretizza questa tutela e si applica anche agli animali selvatici. Nella pratica della caccia ricreativa, tuttavia, la dignità animale viene violata attraverso abbattimenti errati, recuperi, battute di caccia, distese del carniere e l'esposizione pubblica degli animali uccisi.
Cosa significa giuridicamente «dignità della creatura»
La «dignità della creatura» di cui all'art. 120 cpv. 2 Cost. non è una dichiarazione programmatica, bensì un principio costituzionale giuridicamente vincolante. La LPAn lo precisa agli art. 1 e 3: dignità significa rispettare il valore intrinseco dell'animale. La LPAn vieta esplicitamente qualsiasi compromissione dell'integrità o della dignità dell'animale, nonché un'eccessiva strumentalizzazione. Le violazioni dell'art. 3 lett. a LPAn possono essere punite ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L'art. 641a del Codice civile stabilisce dal 2003 che gli animali non sono cose. Questa nuova qualificazione giuridica ha conseguenze per il loro trattamento, anche per quanto riguarda gli animali selvatici. Il dossier Caccia e protezione degli animali dimostra che entrambi i principi contraddicono un sistema che uccide animali per motivi ricreativi, anche quando esistono alternative documentate.
L'eccezione che contraddice la regola
Il diritto sulla protezione degli animali prescrive all'art. 178 cpv. 1 OPAn che i vertebrati possono essere uccisi solo previo stordimento, salvo in caso di emergenza. Per l'industria della macellazione questa norma si applica rigorosamente. Per i cacciatori e le cacciatrici ricreativi esiste tuttavia un'esplicita deroga all'art. 178a cpv. 1 lett. a OPAn: sono esentati dall'obbligo di stordimento.
Il dossier «Perché il diritto sulla protezione degli animali finisce ai margini del bosco» sottolinea che gli animali selvatici nella caccia ricreativa si trovano giuridicamente in una posizione peggiore rispetto agli animali da macello come bovini, polli o persino aragoste e gamberi, che dalla revisione dell'OPAn del 1° marzo 2018 rientrano anch'essi nell'obbligo di stordimento. L'animale perde la sua tutela giuridica nel momento in cui un cacciatore ricreativo carica il caricatore.
Abbattimenti errati: sofferenza sistematica, non casi isolati
Tra il 2012 e il 2016, nel Canton Grigioni, 3'836 dei 56'403 animali abbattuti furono inizialmente solo feriti. Il biologo faunistico Lukas Walser ha confermato a SRF che questa proporzione si ripete ogni anno in modo simile, il che indica diverse centinaia di animali soltanto feriti all'anno in un unico cantone. La Fondazione per l'animale nel diritto (TIR) stima tra i 3'000 e i 4'000 capi di selvaggina fuggitiva a livello svizzero ogni anno.
Il tasso di successo delle ricerche post-sparo, ovvero la ricerca degli animali feriti con l'ausilio di cani, varia tra il 35 e il 65 percento a seconda del cantone. Ciò significa che fino alla metà degli animali feriti muore senza essere ritrovato, spesso nel corso di ore o giorni. In un rilevamento ufficiale (2014) furono trovati 334 animali selvatici morti con ferite da arma da fuoco al di fuori dei piani di abbattimento regolari, tra cui 191 caprioli e 30 cervi. Questo è, come il Dossier Caccia e protezione degli animali sottolinea, «l'apice dell'iceberg».
Lo stress come sofferenza evitabile
Persino un abbattimento immediatamente letale difficilmente avviene per un animale con la tranquillità che si immagina. La pressione venatoria genera una cascata di cortisolo: frequenza cardiaca elevata, respirazione accelerata, consumo energetico. Studi provenienti dalla Scozia e dalla Scandinavia mostrano valori di cortisolo significativamente più alti nelle popolazioni di cervo rosso cacciate rispetto a quelle non cacciate. Questo stress compromette la produzione di latte, interrompe il legame madre-figlio e indebolisce il sistema immunitario.
La LPA definisce esplicitamente il benessere come libertà da dolore, paura e stress, nonché la possibilità di adottare comportamenti tipici della specie. La pressione venatoria viola sistematicamente tutti questi criteri. Non si tratta di una conseguenza di comportamenti individuali scorretti, bensì di una caratteristica strutturale della caccia ricreativa.
Le cacce in battuta: la forma di caccia più contraria alla protezione degli animali
Le cacce in movimento, in particolare le cacce a pressione e in battuta, causano i livelli di stress più elevati negli animali selvatici. Più tiratori sparano contemporaneamente su animali in fuga; le percentuali di colpi a segno sono più basse e il tasso di abbattimenti errati è più alto. Il Dossier Caccia e protezione degli animali constata che le cacce in battuta contraddicono esplicitamente il principio di assenza di stress sancito dalla LPAn. Ciononostante sono legali e ampiamente diffuse.
L'esposizione delle prede: la morte come spettacolo
Al termine delle giornate o degli eventi di caccia, gli animali uccisi vengono disposti in "strecke": i cadaveri sono presentati al pubblico in una disposizione geometrica, si suonano i corni da caccia e si scattano fotografie. Il Dossier «La caccia ricreativa come evento» documenta come tali esposizioni di prede si svolgano anche fuori stagione venatoria, in occasione di mostre di trofei, mercati delle pellicce e fiere della caccia.
La letteratura giuridica, in particolare Bolliger/Rüttimann, sostiene che la dignità dell'animale permanga dopo la morte in modo analogo alla dignità umana. Nel 1989 il Consiglio federale stabilì la necessità di una protezione della vita globale. Il Dossier Foto dei cacciatori con le prede analizza questa questione da una prospettiva giuridica ed etica e dimostra come nelle foto dei cacciatori con le prede l'animale venga ridotto a oggetto di scena per l'ego, il trofeo e la messa in scena della virilità, con diretta rilevanza ai sensi dell'art. 3 lett. a LPAn.
La dignità della struttura sociale
La dignità animale non si limita all'individuo. Quando viene abbattuto un animale guida — una cerva, una cinghiale femmina, una lupa capobranco — spesso muoiono anche i piccoli: perché non conoscono le fonti di cibo, il territorio né le strategie di evasione apprese. La politica svizzera sui lupi 2025/2026 ha consentito l'uccisione di lupi giovani nell'ambito di una «regolazione di base», una misura che secondo i ricercatori di fauna selvatica non riduce i conflitti, ma li prolunga.
L'abbattimento di animali guida e di individui che svolgono un ruolo formativo viola non solo la dignità del singolo animale, ma anche l'integrità sociale di interi nuclei familiari. Un'interpretazione giuridica orientata alla dignità animale dovrebbe includere questa dimensione.
Ginevra come modello di riferimento
Nel Cantone di Ginevra la caccia ricreativa è abolita dal 1974. Gli animali selvatici sono accuditi esclusivamente da guardie faunistiche dipendenti dello Stato. Il Dossier Porre fine alla violenza ricreativa sugli animali trae da ciò la conclusione che l'argomento della «regolazione necessaria» tramite la caccia ricreativa è empiricamente confutato.
Conclusione
La Svizzera ha il più forte riconoscimento giuridico della dignità animale al mondo e, allo stesso tempo, un sistema venatorio che ignora strutturalmente questa dignità. L'eccezione all'obbligo di stordimento per i cacciatori e le cacciatrici ricreativi, la mancata registrazione dei tiri mancati, le battute di caccia legali e l'esposizione pubblica degli animali uccisi sono in palese contraddizione con l'art. 120 Cost. e la LPA — una contraddizione difficilmente risolvibile. Questa contraddizione è frutto di una scelta politica, non di una necessità giuridica, ed è quindi modificabile.
Fonti
- Art. 120 cpv. 2 Cost. (dignità della creatura), votazione popolare del 17 maggio 1992
- Art. 1, 3 lett. a, 26 cpv. 1 lett. a LPA (Legge sulla protezione degli animali, RS 455)
- Art. 641a CC (gli animali non sono cose, in vigore dal 1° aprile 2003)
- Art. 178, 178a OPAn (obbligo di stordimento ed eccezioni)
- Revisione dell'OPAn del 10 gennaio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018 (obbligo di stordimento per i crostacei decapodi)
- Cantone dei Grigioni: statistica venatoria 2012–2016, tiri mancati (rapporto SRF, Lukas Walser)
- Fondazione per i diritti dell'animale (TIR): stima degli animali feriti in fuga
- Bolliger/Rüttimann: Tutela giuridica della dignità animale, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015
- Cantone di Ginevra: divieto di caccia dal 1974, Loi sur la faune
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