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Caccia

Tribunale amministrativo federale: terreno nel distretto di Olpe esonerato dalla caccia

Il Tribunale amministrativo federale di Lipsia, con la propria sentenza del 18.06.2020, ha stabilito che i terreni di una coppia del distretto di Olpe vengano dichiarati zona libera dalla caccia con effetto immediato.

Redazione Wild beim Wild — 30 giugno 2020

Il ricorrente, un veterinario, gestisce insieme alla moglie un rifugio per animali nel quale vengono accolti cavalli, cani e gatti affidati tramite organizzazioni per la protezione degli animali o provenienti dal suo studio. Egli si oppone all'esercizio della caccia per ragioni etiche.

Nel febbraio 2015 il veterinario aveva presentato all'autorità venatoria distrettuale competente del distretto di Olpe una richiesta di esonero dalla caccia per i propri terreni. I terreni, situati al di fuori di un centro abitato, appartengono automaticamente a una cooperativa venatoria. La cooperativa venatoria aveva affittato l'esercizio del diritto di caccia a un cacciatore ricreativo. Il contratto d'affitto scadeva il 31 marzo 2015. Tuttavia, prima ancora che l'autorità venatoria distrettuale avesse trasmesso la domanda di esonero alla cooperativa venatoria e all'affittuario del diritto di caccia, questi avevano prorogato il contratto d'affitto di ulteriori nove anni.

Il distretto di Olpe respinse la richiesta di esonero dalla caccia nell'ottobre 2015. La motivazione: il proprietario del terreno non avrebbe dimostrato in modo credibile le ragioni etiche della propria opposizione all'esercizio della caccia. Per il resto, sussisterebbero interessi pubblici ostativi all'esonero del terreno in questione.

Ricorso al tribunale amministrativo contro il rigetto della domanda di esonero

Il veterinario presentò ricorso al tribunale amministrativo contro il rigetto della propria domanda. Il tribunale amministrativo ha obbligato il distretto di Olpe a dichiarare il terreno, con effetto dal 1° aprile 2024, data di scadenza del contratto d'affitto prorogato, quale zona protetta dalla caccia Il tribunale amministrativo ha ritenuto ragionevole per il ricorrente attendere la scadenza del contratto d'affitto venatorio, come previsto dal legislatore quale regola generale.

Tribunale amministrativo: il fondo diventa libero dalla caccia alla scadenza del nuovo contratto di affitto venatorio

Per il veterinario che desidera salvare la vita degli animali e non riesce a conciliare con la propria coscienza il fatto che i cacciatori ricreativi uccidano animali sul suo terreno, era inconcepibile dover attendere fino alla scadenza del contratto di affitto venatorio nel 2024 – ben 9 anni dopo la sua richiesta di pacificazione venatoria – contro le sue dichiarate convinzioni etiche. Il modello ginevrino dimostra che una gestione della fauna selvatica senza cacciatori ricreativi è possibile.

Tribunale amministrativo federale: il distretto deve pacificare la superficie con effetto immediato

Con la sua sentenza del 18.06.2020, il Tribunale amministrativo federale (BVerwG) ha obbligato il distretto di Olpe a pacificare la superficie con effetto immediato.

La motivazione del BVerwG:

Il punto di riferimento determinante per l'entrata in vigore della pacificazione non è il contratto di affitto in corso al momento della decisione dell'autorità, bensì quello in corso al momento della presentazione della domanda. Se l'autorità decide sulla domanda solo durante il corso del nuovo contratto di affitto, la pacificazione deve essere disposta con effetto a decorrere dalla fine dell'anno venatorio in corso. Il distretto di Olpe avrebbe pertanto dovuto pacificare la superficie già con effetto dal 1° aprile 2016. A tal riguardo, esso deve ora essere obbligato a pacificare la superficie con effetto immediato.

Fonte: Tribunale amministrativo federale, comunicato stampa n. 34/2020: Inizio temporale di una «pacificazione» venatoria

Ulteriori informazioni sul tema della caccia ricreativa: Nel nostro dossier sulla caccia raccogliamo fact-check, analisi e reportage di approfondimento.

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