Cos'è la caccia con trappole e perché è problematica?
Tormento per ore: La caccia con trappole e le sue vittime
La caccia con trappole è considerata uno dei metodi di caccia più controversi: gli animali vengono catturati in dispositivi meccanici, spesso attendono per ore o giorni la loro uccisione e non di rado rimangono feriti.
Le trappole mortali sono vietate in Svizzera a livello federale dalla revisione OCP del 2012. Sono autorizzate soltanto le trappole a gabbia per la cattura da vivo, ma anche queste sono estremamente problematiche dal punto di vista della protezione degli animali.
Cos'è la caccia con trappole?
Nella caccia con trappole, gli animali selvatici vengono catturati o uccisi con dispositivi meccanici, senza la presenza della persona che caccia. Storicamente si distingueva tra trappole per cattura da vivo, che dovrebbero catturare l'animale illeso, e trappole mortali, che uccidono l'animale immediatamente. In Svizzera il Consiglio federale ha vietato tutte le trappole mortali con la revisione OCP del 15 luglio 2012 (art. 2 cpv. 1 lett. a OCP). Da allora sono autorizzate a livello federale esclusivamente le trappole a gabbia per la cattura da vivo, purché vengano controllate quotidianamente.
Il Dossier caccia con trappole fornisce una panoramica dettagliata sui diversi tipi di trappole, la loro base giuridica e la loro diffusione in Svizzera.
Quali specie animali vengono catturate nelle trappole a gabbia?
La caccia con trappole a gabbia si rivolge principalmente alle cosiddette «specie di selvaggina minore»: volpe, tasso, martora, puzzola e visone sono spesso nel mirino. Anche la nutria e il topo muschiato vengono cacciati con trappole a gabbia. Problematico è il carattere indiscriminato anche di queste trappole per cattura da vivo: non distinguono tra specie target e catture accidentali. Gatti, ricci, rapaci e altri animali protetti possono finire ugualmente nella trappola.
Il tasso in Svizzera è un esempio particolarmente emblematico: come ingegnere dell'ecosistema svolge funzioni importanti nel suolo forestale, ma viene cacciato miratamente con trappole a gabbia in molti cantoni.
Il problema del controllo insufficiente
L'ordinanza federale sulla caccia prescrive che le trappole a scatola debbano essere controllate quotidianamente (art. 2 cpv. 1 lett. a OSC). Nella pratica, il rispetto di questo intervallo di controllo è difficilmente verificabile. Per un animale catturato, anche un solo giorno di attesa significa stress enorme, disidratazione, rischio di lesioni per il panico e sofferenza psichica. Se la trappola non viene controllata tempestivamente, la cattura può portare alla morte.
Il Dossier Caccia e protezione degli animali analizza fino a che punto la legge sulla protezione degli animali (LPAn) si applichi effettivamente agli animali selvatici nella pratica, e dove la legislazione venatoria venga di fatto anteposta al diritto di protezione degli animali.
Contraddizioni nel diritto di protezione degli animali
La legge svizzera sulla protezione degli animali vieta di causare dolore, sofferenza o paura agli animali senza motivo ragionevole (art. 4 cpv. 2 LPAn). Per gli animali domestici e da reddito questo viene interpretato rigorosamente. Per gli animali selvatici che finiscono nelle trappole a scatola, vale la stessa legge, ma la lacuna nell'applicazione è evidente. Il «motivo ragionevole» viene equiparato in modo generico all'esercizio della caccia, senza che ciò debba essere giustificato oggettivamente.
Il Dossier «Perché il diritto di protezione degli animali finisce al confine del bosco» illustra sistematicamente questa contraddizione: gli animali selvatici godono nella pratica di una protezione notevolmente più debole rispetto ad altri animali, benché la legge non preveda tale distinzione.
Cosa è vietato dal 2012 e cosa rimane consentito?
Con la revisione dell'OSC del 15 luglio 2012 sono state vietate per la caccia tutte le trappole mortali, le tagliole, i lacci, le reti, i fili metallici, le verghe invischiate e gli ami (art. 2 cpv. 1 OSC). In precedenza le trappole mortali per piccoli roditori, ratti muschiati e nutrie erano ancora eccezionalmente ammesse. Il divieto è stato emanato tra l'altro per proteggere il castoro, poiché le trappole mortali possono uccidere giovani castori fino a 10 kg e ferire gravemente gli animali adulti.
Rimangono consentite unicamente le trappole a scatola per la cattura viva. Inoltre, i cantoni possono secondo l'art. 3 cpv. 1 OSC autorizzare in casi eccezionali motivati l'uso di mezzi ausili altrimenti vietati. Questa clausola di eccezione crea una zona grigia giuridica, il cui utilizzo è documentato a livello cantonale in modo poco trasparente.
Il Dossier Leggi venatorie e controllo mostra come è organizzata la supervisione cantonale in questo ambito, e perché i meccanismi di controllo esistenti sono insufficienti.
Trappole a scatola e catture accessorie: il principio dell'indiscriminatezza
Nessuna trappola a gabbia può garantire che venga catturata solo la specie bersaglio. Le «catture accessorie», ovvero la cattura involontaria di altre specie animali, sono strutturalmente inevitabili. Questo vale particolarmente per le trappole posizionate lungo sentieri o nelle vicinanze di insediamenti. Gli animali domestici sono regolarmente coinvolti, e non di rado sono animali smarriti o ritrovamenti di carcasse a segnalare la presenza di trappole posizionate.
Il principio dell'indiscriminatezza distingue fondamentalmente la caccia con trappole da altri metodi di caccia e la rende particolarmente problematica dal punto di vista della protezione degli animali.
Situazione giuridica nel confronto cantonale
La regolamentazione della caccia con trappole a gabbia è in Svizzera di competenza dei cantoni. Il diritto federale stabilisce il quadro con il divieto delle trappole mortali e l'obbligo di controllo quotidiano. All'interno di questo quadro, le disposizioni cantonali variano considerevolmente. Nel cantone di Zurigo, ad esempio, la caccia con trappole a gabbia è consentita nelle aree residenziali e dentro e intorno a edifici abitativi ed economici (§ 24 Ordinanza cantonale sulla caccia di Zurigo). Manca una regolamentazione nazionale uniforme che stabilisca inoltre standard minimi per la protezione degli animali nella caccia con trappole a gabbia.
Il Dossier Diritto venatorio Svizzera fornisce una panoramica della situazione giuridica cantonale e della struttura federale del sistema venatorio svizzero.
L'industria delle trappole: un segmento di mercato sottovalutato
Le trappole a gabbia per la caccia per hobby sono un prodotto commerciale. In Svizzera e nei paesi limitrofi vengono vendute liberamente, in parte tramite negozi specializzati in caccia, in parte tramite rivenditori per corrispondenza generali. Un obbligo di registrazione per le trappole a gabbia o un obbligo di dimostrazione di un'autorizzazione alla caccia al momento dell'acquisto non esiste in molti cantoni. Questo crea accessi facilitati anche per persone che non possiedono un'autorizzazione alla caccia.
Conclusione
Il divieto delle trappole mortali dal 2012 è stato un passo dovuto da tempo, tuttavia la caccia con trappole a gabbia ancora consentita rimane difficilmente giustificabile dal punto di vista della protezione degli animali. Le trappole a gabbia catturano in modo non selettivo, causano sofferenze considerevoli agli animali catturati e nella pratica vengono controllate in modo insufficiente. Il fatto che questo metodo continui ad essere ampiamente praticato in Svizzera è espressione di una legislazione venatoria che antepone gli interessi ricreativi alla protezione degli animali. Controlli efficaci e una regolamentazione minima nazionale sarebbero il minimo che il legislatore dovrebbe qui garantire.
Fonti
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), art. 2 cpv. 1 lett. a (Divieto di tutte le trappole eccetto le gabbie per cattura dal vivo con obbligo di controllo quotidiano), in vigore dal 15 luglio 2012, confermata nella versione del 1° febbraio 2025
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), art. 2 cpv. 1 lett. b (Divieto di lacci, reti, fili metallici, bacchette impaniate e uncini), art. 3 cpv. 1 (Autorizzazioni cantonali eccezionali per mezzi altrimenti vietati)
Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP; RS 922.0), art. 17 cpv. 1 lett. i (Disposizione penale per uso di mezzi vietati)
Legge federale sulla protezione degli animali (Legge sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455), art. 4 cpv. 2 (Divieto di causare ingiustificatamente dolori, sofferenze o danni agli animali)
Rapporto esplicativo dell'UFAM sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia, 2011 (Giustificazione del divieto delle trappole mortali per la protezione del castoro)
Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; RS 0.455), Allegato IV (Mezzi e metodi vietati di uccisione, cattura e altro sfruttamento)
Ordinanza cantonale sulla caccia di Zurigo, § 24 (Regolamentazione della caccia con trappole nelle zone edificate)
Contenuti correlati
- Caccia con trappole
- Caccia e protezione animali
- Perché il diritto di protezione animali finisce al confine del bosco
- Tasso Svizzera
- Leggi sulla caccia e controllo
- Diritto di caccia Svizzera
Sostieni il nostro lavoro
Con la tua donazione aiuti a proteggere gli animali e a dare voce alle loro istanze.
Dona ora →