Postazioni di caccia illegali: liberare i boschi dalla proliferazione venatoria
In molti boschi si trovano postazioni elevate, capanni e costruzioni venatorie che non sono autorizzate dal diritto urbanistico e aggirano la normativa edilizia, forestale e di protezione degli animali. Esse modificano il bosco, creano rischi per la sicurezza e servono a una caccia per hobby altamente tecnologizzata.
1. Mozione
Il Consiglio di Stato è incaricato di sottoporre al Gran Consiglio un progetto per la modifica della legge sulla caccia e protezione della fauna selvatica (………), della legge cantonale edilizia e di pianificazione (………), della legge forestale (………) e dei relativi regolamenti, con cui nel cantone (………) la gestione delle postazioni di caccia e di altre costruzioni venatorie nel bosco sia chiaramente regolamentata, eseguita in conformità al diritto e la proliferazione esistente sia gradualmente eliminata. La revisione legislativa deve in particolare garantire
- che il cantone (………) rediga un inventario completo e accessibile pubblicamente delle postazioni di caccia. Per ogni postazione devono essere rilevati almeno:
- Ubicazione (parcella, coordinate), superficie di base, altezza, tipo di costruzione e materiale
- Anno di costruzione o presunta età
- Rapporti di proprietà e società venatoria competente
- eventuali autorizzazioni secondo il diritto urbanistico, edilizio, forestale e venatorio.
- che nel diritto cantonale sia ancorata una definizione chiara delle installazioni venatorie di appostamento, che distingua tra
- semplici seggiolini a scala mobili, che vengono rimossi dopo la caccia e non presentano fondamenta o interventi sugli alberi
- postazioni fisse, capanni, rifugi di passo e costruzioni minori simili, che valgono come costruzioni non forestali in zona non edificabile e necessitano di un'autorizzazione eccezionale secondo il diritto urbanistico.
- che sia espressamente stabilito:
- Il consenso del proprietario del terreno o un'autorizzazione puramente comunale non sono sufficienti quando sono interessate disposizioni del diritto federale (in particolare al di fuori della zona edificabile).
- Le postazioni di caccia con fondamenta, cablaggio, rivestimento massiccio, grandi piattaforme o più posti a sedere sono considerate piccole costruzioni e richiedono autorizzazione.
- Chiodi, viti, fili, catene e simili fissaggi che feriscono o danneggiano gli alberi a lungo termine sono vietati.
- che, basandosi sul diritto della pianificazione territoriale e sulla giurisprudenza del Tribunale federale, sia sancito l'obbligo di demolire le costruzioni venatorie illegali nel bosco. In particolare è da prevedere:
- Le postazioni di caccia e le torrette illegali senza valida autorizzazione devono essere rimosse entro termini stabiliti
- Le postazioni di caccia che violano interessi naturalistici e paesaggistici degni di protezione devono essere demolite indipendentemente dall'anno di costruzione
- I costi di demolizione e ripristino dello stato legale sono a carico della società di caccia responsabile o del committente.
- che il Consiglio di Stato emani una moratoria per nuove postazioni di caccia e costruzioni venatorie nel bosco, fino a quando
- l'inventario completo delle postazioni di caccia non sia disponibile
- le disposizioni cantonali per costruire al di fuori della zona edificabile non siano adattate alla LAT 2 e ai requisiti di attuazione del diritto federale
- criteri chiaramente definiti per un'autorizzazione eccezionale (interesse pubblico, numero minimo, dimensioni minime, limitazione temporale) non siano in vigore.
- che nel quadro della prassi autorizzativa siano stabiliti requisiti vincolanti di sicurezza e protezione degli animali, in particolare
- Distanze minime da sentieri, parchi giochi, insediamenti e aree protette
- Requisiti per parapalle, direzione di tiro e scelta del sito
- Divieto di foraggiamento e pasturazione a distanza di tiro immediata dalle postazioni di caccia
- Divieto di forme di caccia particolarmente problematiche dalla postazione (tra l'altro appostamento notturno con ausili tecnici che tolgono agli animali ogni realistica possibilità di fuga), nella misura in cui ciò rientra nella competenza cantonale.
- che le autorità di vigilanza venatoria e edilizia siano obbligate a effettuare controlli regolari nel bosco, rilevare costruzioni illegali e ordinare la demolizione. Le competenze tra comuni, cantone e vigilanza venatoria devono essere chiaramente regolate.
- che il cantone ancori nell'istruzione e formazione continua venatoria contenuti vincolanti su diritto della pianificazione territoriale, diritto edilizio e forestale, requisiti di sicurezza e protezione degli animali per le costruzioni venatorie.
- che il Consiglio di Stato esponga nel messaggio,
- quante postazioni di caccia e costruzioni venatorie si presume esistano nel cantone (………) e quante siano effettivamente autorizzate
- come si presenta la prassi cantonale rispetto ad altri cantoni (ad esempio Ginevra, Appenzello Interno, Lucerna, Uri, comuni con propri regolamenti)
- Quali possibilità esistono per passare a medio termine da una caccia dalla postazione basata sull'hobby a una gestione professionale della fauna selvatica secondo il modello del cantone di Ginevra, dove le postazioni di caccia private nel bosco non sono più tollerate?
Il Consiglio di Stato considera nella sua proposta le necessarie disposizioni transitorie, in particolare i termini per l'inventario delle postazioni di caccia, la demolizione di costruzioni illegali e l'adattamento delle pianificazioni venatorie in corso.
2. Breve motivazione
Le postazioni di caccia e le torrette venatorie vengono volentieri presentate dai cacciatori per hobby come una tradizione innocua. Legalmente sono di regola costruzioni o impianti in area non edificabile e sottostanno a severe disposizioni del diritto della pianificazione territoriale, edilizio e forestale. Un consenso privato o una prassi locale che tratta il bosco come spazio di caccia quasi privato non sostituisce questi requisiti legali.
Il Tribunale federale ha chiarito con DTF 147 II 309 che le costruzioni illegali al di fuori della zona edificabile sono in linea di principio demolibili e l'obbligo di ripristino dello stato legale non si estingue semplicemente dopo alcuni decenni. Il diritto della pianificazione territoriale protegge con la separazione tra zona edificabile e non edificabile un principio di diritto costituzionale. Una tolleranza di costruzioni abusive svantaggerebbe comportamenti conformi al diritto e premierebbe costruzioni illegali.
Con la seconda tappa della revisione della Legge sulla pianificazione del territorio (LAT 2) e la nuova Ordinanza sulla pianificazione del territorio sono state introdotte da un lato regole di prescrizione, dall'altro l'attuazione è stata inasprita: utilizzazioni non autorizzate devono essere rapidamente accertate, immediatamente vietate e demolizioni ordinate senza indugio. Proprio per le nuove postazioni di caccia ciò significa che costruzioni consapevolmente illegali nel bosco non sono una banalità, ma chiaramente illegali.
La prassi dei cantoni mostra una situazione frammentata. Alcuni cantoni conoscono schede informative con disposizioni molto restrittive (piccola superficie di base, nessuna fondamenta, nessun intervento sugli alberi), altri richiedono esplicitamente autorizzazioni eccezionali secondo il diritto della pianificazione territoriale. Allo stesso tempo in molti boschi si trovano torrette che evidentemente superano queste disposizioni: costruzioni a più piani, capanne massicce, fondamenta in cemento, alberi avvitati. Sono segni di un mondo venatorio parallelo in cui il bosco pubblico viene trattato come proprietà privata.
Si aggiungono aspetti di sicurezza e protezione degli animali. Le associazioni venatorie e le assicurazioni stesse mettono in guardia contro il pericolo di caduta, scale inadeguate, mancanza di parapalle e siti mal scelti. Dal punto di vista della protezione degli animali, le postazioni di caccia sono lo strumento centrale di una prassi venatoria che vuole uccidere gli animali selvatici al riparo dell'altezza in modo pianificabile, da breve distanza e con ausili tecnici. Caccia notturna, foraggiamento attrattivo a portata di tiro e spari mirati su animali che si avvicinano lentamente hanno poco a che fare con un trattamento equo degli animali selvatici.
Il cantone di Ginevra dimostra da decenni che si può fare diversamente. Là è stata abolita la caccia per hobby e sostituita da una gestione professionale della fauna selvatica con guardie statali. Non c'è un esercito di cacciatori per hobby che collocano postazioni di caccia private nel bosco. La regolazione della fauna selvatica avviene secondo criteri chiari e sotto responsabilità statale.
Secondo il diritto federale, nessun cantone in Svizzera deve prevedere la caccia per hobby. È diritto dei cantoni decidere se la caccia sia ammessa o meno. Se un cantone si decide contro o anche solo parzialmente contro la caccia, può farlo liberamente secondo la Costituzione federale. Il cantone di Ginevra ha da tempo scelto questa via esemplare.
La situazione giuridica attuale toglie ai cantoni le scuse: le postazioni di caccia illegali possono essere inventariate, valutate legalmente e demolite. Quello che manca è una chiara strategia cantonale e la volontà politica. Con la presente mozione il Consiglio di Stato viene incaricato di sostenere legalmente questa volontà:
- attraverso un inventario completo delle postazioni di caccia
- attraverso la demolizione consequenziale di costruzioni venatorie illegali
- attraverso una moratoria per nuove postazioni di caccia fino al chiarimento della situazione giuridica
- attraverso standard di sicurezza e protezione degli animali
- attraverso una prospettiva verso una gestione professionale della fauna selvatica.
Così i boschi vengono alleggeriti da infrastrutture venatorie, pianificazione territoriale, protezione degli animali e sicurezza vengono rafforzate e si apre la via per una gestione moderna della fauna selvatica orientata al modello di Ginevra.
