Testo modello: Protezione di cuccioli e animali genitori
I cuccioli e gli animali genitori devono essere protetti in modo coerente durante le fasi sensibili, anche nei confronti della caccia ricreativa.
1. Mozione
Il Consiglio di Stato è incaricato di sottoporre al Gran Consiglio una revisione dell'ordinanza sulla caccia (………) con la quale nel Cantone (………) viene rafforzata la protezione di cuccioli e animali genitori durante i periodi sensibili. La revisione deve garantire in particolare:
- che per tutte le specie cacciabili vengano stabiliti periodi di protezione vincolanti che coprano l'intera fase di riproduzione, cova e allevamento dei cuccioli.
- che in questi periodi sensibili sia vietata la caccia ricreativa agli animali genitori.
- che nelle aree con riproduzione o allevamento noti di animali selvatici vengano stabilite zone di riposo libere dalla caccia, indicate nel diritto di caccia e integrate nella pianificazione venatoria.
- che nella definizione dei periodi di caccia vengano sistematicamente considerate le conoscenze biologiche della fauna selvatica e del diritto di protezione degli animali e che le normative vengano verificate a intervalli regolari e adattate se necessario.
Il Consiglio di Stato considera nella sua proposta le necessarie disposizioni transitorie, in particolare riguardo alle pianificazioni di caccia esistenti e ai rapporti di caccia in corso.
2. Breve motivazione
La protezione dei cuccioli e dei loro genitori è una preoccupazione centrale della protezione degli animali. Gli interventi venatori durante i periodi di riproduzione e allevamento portano a cuccioli orfani, sofferenze evitabili e una destabilizzazione aggiuntiva delle popolazioni di animali selvatici. Se gli animali genitori vengono abbattuti nelle fasi sensibili, i cuccioli perdono guida e sostentamento, il che spesso significa una morte lenta.
Il diritto di caccia vigente conosce sì periodi di protezione e varie aree protette. In molti cantoni tuttavia queste normative sono storicamente consolidate, caratterizzate dalla caccia e non orientate coerentemente alla biologia delle specie. Le moderne conoscenze biologiche della fauna selvatica e del diritto di protezione degli animali richiedono che venga coperta l'intera fase di riproduzione e allevamento e che gli animali genitori in questo periodo non siano disponibili come oggetti di caccia ricreativa.
Chi vuole proteggere i cuccioli non può autorizzare l'abbattimento dei loro genitori durante il periodo di cova e allevamento.
La Legge federale sulla caccia stabilisce il quadro per la protezione e l'utilizzo di mammiferi e uccelli selvatici. Tuttavia, i cantoni dispongono di un notevole margine di manovra nel sistema di caccia, nella pianificazione venatoria e nelle disposizioni di protezione aggiuntive. All'interno di questo margine, il cantone (………) può introdurre periodi di divieto consequenziali, zone di riposo libere dalla caccia nelle aree di riproduzione e allevamento, nonché un divieto esplicito della caccia ricreativa su animali genitori in fasi sensibili.
Secondo il diritto federale, nessun cantone in Svizzera deve prevedere la caccia per hobby. È diritto dei cantoni decidere se consentire o meno la caccia. Se un cantone decide contro la caccia o anche solo parzialmente contro di essa, può farlo liberamente secondo la Costituzione federale. Il Canton Ginevra ha da tempo scelto questa via esemplare.
Con la presente mozione si incarica il Consiglio di Stato di creare una chiara base legale che protegga efficacemente i giovani animali e gli animali genitori, riduca le situazioni evitabili di sofferenza animale e adatti la pratica venatoria alle moderne esigenze di protezione degli animali e biologia della fauna selvatica.
